La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») invii raccomandazioni alla Commissione in merito alle specifiche tecniche di interoperabilità («STI») e alla loro revisione, in conformità all'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797, e provveda all'adeguamento delle STI al progresso tecnico, all'evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale.
(2)Il 23 settembre 2017 la Commissione ha chiesto all'Agenzia di inviare una raccomandazione, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, in merito alla revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità relative al sottosistema «Applicazioni telematiche per il trasporto merci» del sistema ferroviario dell'Unione («STI TAF»).
(3)Il 18 ottobre 2017 l'Agenzia ha inviato una raccomandazione in merito alla STI TAF per aggiornare la struttura dei messaggi STI TAF, il modello dati e messaggio, la banca dati operativa dei carri e delle unità intermodali (WIMO) e per adottare una norma informatica per lo strato di comunicazione dell'interfaccia comune. Queste modifiche sono state introdotte al fine di superare la logica di proprietà precedente e consentire un'attuazione più rapida e meno onerosa di questo strumento nella comunità degli utenti della STI TAF. I fascicoli di riferimento sono stati riveduti di conseguenza.
(4)È opportuno modificare le disposizioni dell'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione (3) relative alla STI TAF, al fine di definire l'architettura di attuazione dell'interfaccia comune in linea con la struttura dei messaggi sopra descritta.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in conformità all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 Febbraio 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0278