Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 33, paragrafo 8, e dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio (1), alla Commissione è conferito il potere di adottare le modalità di applicazione dei contributi alla produzione di base e del coefficiente per il calcolo del contributo complementare che devono essere riscossi presso i titolari delle quote nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
(2)I regolamenti (CE) n. 2267/2000 (2) e (CE) n. 1993/2001 della Commissione (3) hanno fissato i contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo complementare nel settore dello zucchero.
(3)Nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (4) ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 2038/1999. Il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (5) ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1260/2001. Il regolamento (CE) n. 318/2006, successivamente abrogato e integrato nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (6), ha sostituito il sistema di contributi variabili alla produzione dello zucchero consistente nell'autofinanziamento del regime delle quote di produzione con una nuova tassa sulla produzione intesa a contribuire al finanziamento delle spese inerenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007, tale tassa temporanea sulla produzione è rimasta applicabile fino al 30 settembre 2017.
(4)Con sentenza del 9 febbraio 2017 nella causa C-585/15, Raffinerie Tirlemontoise (8), la Corte ha invalidato i regolamenti (CE) n. 2267/2000 e (CE) n. 1993/2001. In tale sentenza la Corte ha dichiarato che l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999 deve essere interpretato nel senso che, per calcolare la perdita media, è necessario dividere il totale delle spese reali collegate alle restituzioni all'esportazione dei prodotti a cui tale disposizione si applica per il totale dei quantitativi dei medesimi prodotti esportati, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni per questi ultimi.
(5)La Corte ha dichiarato inoltre che l'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 deve essere interpretato nel senso che, per il calcolo complessivo dei contributi alla produzione, si deve considerare la perdita media calcolata dividendo il totale delle spese reali collegate alle restituzioni all'esportazione dei prodotti a cui tale disposizione si applica per il totale dei quantitativi dei medesimi prodotti esportati, a prescindere dalla circostanza che siano state effettivamente versate o meno restituzioni per questi ultimi.
(6)Per conformarsi alla sentenza della Corte è pertanto opportuno che gli importi dei contributi alla produzione e i contributi complementari siano fissati al livello appropriato.
(7)In particolare, la «perdita media» deve essere ottenuta dividendo l'importo complessivo delle restituzioni versate per il totale dei quantitativi esportati dei prodotti ammissibili alla restituzione, a prescindere dalla circostanza che siano stati esportati con o senza restituzione. L'applicazione del metodo precisato dalla Corte diminuisce sensibilmente l'ammontare della «perdita media» e della «perdita complessiva» che devono essere coperte dai contributi per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001.
(8)La revisione dei contributi alla produzione per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001 inciderà sull'importo che i produttori di zucchero devono versare ai produttori di barbabietole a titolo della differenza fra l'importo massimo del contributo A o B e l'importo di tali contributi riscossi per le campagne di commercializzazione interessate.
(9)Conformemente alla regolamentazione relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero in vigore fino al 2006, i contributi erano versati dai fabbricanti di zucchero ma questi ultimi recuperavano il 60 % di tali costi dai produttori di barbabietole acquistando le barbabietole ad un prezzo inferiore. L'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 prevedeva che quando gli importi dei contributi erano fissati al di sotto del livello massimo per i contributi A o B (ovvero rispettivamente il 2 % o il 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco) i fabbricanti di zucchero dovessero corrispondere ai venditori di barbabietole il 60 % della differenza fra l'importo massimo del contributo in questione e l'importo del contributo di base o del contributo B effettivamente riscosso.
(10)È opportuno pertanto fissare gli importi rivisti che i produttori di zucchero dovrebbero rimborsare ai venditori di barbabietole. Ai venditori di barbabietole dovrebbe essere rimborsata soltanto la differenza fra i vecchi e i nuovi importi.
(11)Per la campagna di commercializzazione 1999/2000, la perdita complessiva non coperta dal gettito dei contributi, ricalcolata secondo il metodo indicato dalla Corte, ammonta a 66 941 664 EUR. È opportuno fissare di conseguenza il coefficiente di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 e applicarlo retroattivamente alla campagna di commercializzazione in questione.
(12)Per la campagna di commercializzazione 2000/2001, la perdita complessiva non coperta dal gettito dei contributi, calcolata secondo il metodo indicato dalla Corte, ammonta a 49 376 802 EUR.
(13)Ai fini della certezza del diritto e per assicurare un trattamento uniforme degli operatori economici interessati nei diversi Stati membri, è necessario fissare una data entro la quale definire i contributi oggetto del presente regolamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (9). Questo termine, tuttavia, non dovrebbe applicarsi quando gli Stati membri sono tenuti, in base al diritto nazionale, a rimborsare gli operatori interessati dopo tale data.
(14)È opportuno che sia rimborsata la differenza tra le somme indebitamente versate a titolo dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero determinati dai regolamenti (CE) n. 2267/2000 e (CE) n. 1993/2001 e i contributi stabiliti dal presente regolamento.
(15)Dalla sentenza della Corte si evince la necessità di applicare i contributi, così corretti, a decorrere dalle date in cui i contributi sono stati dichiarati nulli. Il calcolo dei contributi alla produzione e dei contributi complementari fissati dal presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 2267/2000 e (CE) n. 1993/2001,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
1.I contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001 sono fissati al punto 1) dell'allegato.
2.Il coefficiente necessario al calcolo del contributo complementare al contributo alla produzione per la campagna di commercializzazione 1999/2000 è fissato al punto 2) dell'allegato.
3.Gli importi che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di barbabietole a titolo dei contributi A o B per la campagna di commercializzazione 2000/2001 sono fissati al punto 3) dell'allegato.
Articolo 2
1.La data per l'accertamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dei contributi fissati dal presente regolamento è al più tardi il 30 settembre 2018, tranne nei casi in cui gli Stati membri non sono in condizione di rispettare tale termine a seguito dell'applicazione delle norme nazionali in materia di recupero, da parte degli operatori economici, di importi indebitamente versati.
2.La differenza tra i contributi fissati dai regolamenti (CE) n. 2267/2000 e (CE) n. 1993/2001 e i contributi previsti all'articolo 1 del presente regolamento è rimborsata agli operatori economici che hanno versato contributi a titolo delle campagne di commercializzazione 1999/2000 e 2000/2001, su richiesta debitamente motivata di questi ultimi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1 si applica a decorrere dal:
-13 ottobre 2000 per la campagna di commercializzazione 1999/2000;
-12 ottobre 2001 per la campagna di commercializzazione 2000/2001.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 Febbraio 2018
Per il Consiglio
Il Presidente
R. PORODZANOV
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0264