Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra (1) («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 5 ottobre 2016 ed è applicato in via provvisoria dal 12 gennaio 2017.
(2)L'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto per agevolare l'attuazione dell'accordo («comitato misto»).
(3)A norma dell'articolo 53, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno e può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche.
(4)A norma dell'articolo 53, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto è copresieduto da entrambe le parti.
(5)Al fine di assicurare l'effettiva attuazione dell'accordo, è opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del comitato misto e il mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro.
(6)La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sugli acclusi progetti di decisione del comitato misto,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel corso della prima riunione del comitato misto si basa sui progetti di decisione del comitato misto acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 Febbraio 2018
Per il Consiglio
Il Presidente
K.VALCHEV
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0253