Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/232 della Commissione del 15 Febbraio 2018 relativa alla proroga della misura presa dal Belgio per la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi VectoMax G e Aqua-K-Othrine…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il 3 maggio 2017 il Belgio ha adottato una decisione in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, al fine di permettere, fino al 31 ottobre 2017, la messa a disposizione sul mercato e l'uso, nella regione fiamminga, dei biocidi VectoMax G e Aqua-K-Othrine per il controllo delle larve e degli adulti di zanzare esotiche invasive (del genere Aedes) (di seguito denominate «zanzare») e di eventuali nuove popolazioni rilevate nella regione fiamminga nel contesto del progetto per il monitoraggio delle zanzare esotiche in Belgio, noto come progetto «MEMO» («la misura»). Il Belgio ha informato senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

(2)Il VectoMax G contiene i principi attivi Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sierotipo H14, ceppo AM65-52 e Bacillus sphaericus subsp. 2362, ceppo ABTS-1743 (di seguito denominati rispettivamente «Bacillus thuringiensis israelensis» e «Bacillus sphaericus»), mentre l'Aqua-K-Othrine contiene il principio attivo deltametrina; per tutti è previsto l'uso nel tipo di prodotto 18 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. In base alle informazioni fornite dal Belgio, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica poiché tali zanzare, la cui presenza è stata rilevata in Belgio in due siti della provincia delle Fiandre orientali, possono essere vettori di malattie quali dengue e chikungunya. La loro eventuale proliferazione dovrebbe essere prevenuta il più efficacemente e tempestivamente possibile.

(3)Il 27 settembre 2017 la Commissione ha ricevuto dal Belgio una richiesta motivata di proroga della misura, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata è stata presentata sulla base delle preoccupazioni destate dalle zanzare in termini di rischio per la salute pubblica. Poiché la campagna di lotta alle popolazioni di zanzare individuate in Belgio non si è ancora conclusa e il progetto di monitoraggio MEMO è ancora in corso, i suddetti prodotti sarebbero necessari per il controllo delle popolazioni già individuate e di eventuali nuove popolazioni di zanzare che potrebbero essere rilevate nella regione fiamminga, data l'assenza di adeguati prodotti alternativi in Belgio.

(4)Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie riconosce che le zanzare invasive, tra cui il genere Aedes, hanno registrato una notevole espansione globale, facilitata in particolare dalle attività umane, e possono rappresentare un grave rischio per la salute.

(5)Poiché l'assenza di un controllo adeguato delle zanzare, che non possono essere contrastate con altri mezzi, potrebbe costituire un pericolo per la salute pubblica, è opportuno permettere al Belgio di prorogare la misura per un periodo non superiore a 550 giorni e a determinate condizioni.

(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il Belgio può prorogare, per un periodo complessivo non superiore a 550 giorni, la misura per la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi VectoMax G e Aqua-K-Othrine per il tipo di prodotto 18, quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, provvedendo affinché tali prodotti siano usati solo da operatori certificati e sotto la supervisione dell'autorità competente.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 Febbraio 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0232

 

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