Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) 2017/2240 (2) del Consiglio, l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra («accordo») è stato firmato il 23 novembre 2017, fatta salva la sua conclusione in data successiva.
(2)I sistemi di limitazione e scambio sono strumenti strategici che riducono le emissioni di gas a effetto serra in modo efficiente in termini di costi. Il collegamento dei sistemi di limitazione e scambio dovrebbe permettere una più ampia fissazione dei prezzi del carbonio e maggiori possibilità di riduzione, nonché un miglioramento dell'efficienza economica dello scambio di emissioni. Lo sviluppo di un efficiente mercato internazionale del carbonio tramite il collegamento dal basso verso l'alto dei sistemi di scambio di emissioni («ETS») è un traguardo programmatico a lungo termine dell'Unione e della comunità internazionale, segnatamente come mezzo per realizzare gli obiettivi in materia di clima, anche nel quadro dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.
(3)È opportuno approvare l'accordo.
(4)Si considera fondamentale che il trasporto aereo sia coperto dall'ETS della Svizzera al fine di collegare l'ETS della Svizzera con l'ETS dell'Unione. L'ETS della Svizzera non copre ancora il trasporto aereo, ma la Confederazione svizzera sta lavorando a una normativa che estenda il suo ETS al trasporto aereo. È opportuno che l'accordo non entri in vigore fino a che sia predisposta tale normativa e l'allegato I, parteB dell'accordo sia modificato per fare riferimento a tale normativa,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera per il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra è approvato a nome dell'Unione. (3)
Articolo 2
1.Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, allo scambio degli strumenti di ratifica o approvazione di cui all'articolo 21 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo. (4)
2.Lo strumento di approvazione dell'Unione è notificato soltanto quando la Confederazione svizzera ha messo in vigore la normativa necessaria che estendo il proprio ETS al trasporto aereo e l'allegato I, parte B dell'accordo è modificato di conseguenza.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 Gennaio 2018
Per il Consiglio
Il Presidente
V.GORANOV
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0219