La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)A norma degli articoli 7 ter e 7 sexies del regolamento (CE) n. 1236/2005, sono soggette ad autorizzazione tutte le esportazioni di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e per servizi di intermediazione o assistenza tecnica connessi a tali merci, elencate nell’allegato III bis di tale regolamento.
(2)Un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, prevista all’allegato III ter del richiamato regolamento, si applica ai paesi che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati e hanno confermato tale abolizione con un impegno internazionale, se tutte le condizioni e i requisiti d’uso di detta autorizzazione sono rispettati. La parte 2 elenca i paesi interessati.
(3)Per quanto riguarda i paesi che non sono membri del Consiglio d’Europa, detto elenco comprende i paesi che hanno non solo abolito la pena di morte per tutti i reati, ma anche ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici senza formulare riserve.
(4)In seguito alla ratifica senza riserve di detto protocollo, la Repubblica dominicana, Sao Tomé e Principe e il Togo soddisfano le condizioni per essere inseriti in tale elenco.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1236/2005.
(6)Per evitare oneri eccessivi agli esportatori e alle autorità competenti, è opportuno che gli esportatori possano fare affidamento quanto prima possibile sull’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione riveduta. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe entrare immediatamente in vigore,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Nell’allegato III ter del regolamento (CE) n. 1236/2005, l’elenco figurante nella parte 2 — Destinazioni è modificato come segue:
(1)Dopo Djibouti inserire «Repubblica dominicana»,
(2)Dopo San Marino inserire «Sao Tomé e Principe»,
(3)Dopo Timor-Leste inserire «Togo».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 Ottobre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0181