La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2015/1333/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1),
visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (2), in particolare l'articolo 20, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)Nell'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 sono elencate le navi designate dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione (UNSCR) 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alle quali si applica, a norma di detto regolamento (UE) 2016/44, una serie di divieti relativi al carico, al trasporto o allo scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e all'accesso ai porti nel territorio dell'Unione.
(2)Il 2 febbraio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato la voce dell'elenco relativa alla nave CAPRICORN soggetta a misure restrittive. L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato.
(3)Per garantire l'efficacia delle misure in esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 Febbraio 2018
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Il Capo del Servizio degli Strumenti di Politica Estera
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0200