Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la decisione 2014/242/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, concernente la conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (1),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (2) («accordo») è entrato in vigore il 1o settembre 2014.
(2)L'accordo prevede l'istituzione di un comitato misto per la gestione dell'accordo («comitato misto»). Il comitato misto ha, tra l'altro, il compito di controllare l'applicazione dell'accordo.
(3)L'accordo stabilisce che il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno.
(4)È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto.
(5)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); ilRegno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(6)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(7)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione, in sede di comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian riguardoall'adozione del proprio regolamento interno, è basata sul progetto di decisione del comitato misto di facilitazione del rilascio dei visti accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 Gennaio 2018
Per il Consiglio
Il Presidente
V. GORANOV
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0201