La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 92/65/CEE del Consiglio (2) prevede, per quanto riguarda la rabbia, un sistema alternativo alla quarantena per l'introduzione di alcuni carnivori domestici negli Stati membri. Conformemente all'articolo 16, secondo comma, di detta direttiva, nel caso di importazioni da taluni paesi terzi di cani, gatti e furetti tale sistema prescrive controlli di efficacia della vaccinazione di tali animali da effettuare mediante una titolazione di anticorpi.
(2)Tali controlli sono necessari anche in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) in relazione ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti da taluni paesi terzi.
(3)La decisione 2000/258/CE designa l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy, Francia, come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici. L'AFSSA è stata ora integrata nell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), in Francia.
(4)La decisione 2000/258/CE dispone, tra l'altro, che l'ANSES valuti i laboratori dei paesi terzi che hanno presentato domanda di autorizzazione a effettuare i test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.
(5)L'autorità competente del Brasile ha presentato una domanda di autorizzazione per il laboratorio «TECSA/LABORATÓRIOS LTDA» di Belo Horizonte e l'ANSES ha elaborato e presentato alla Commissione una relazione di valutazione favorevole per detto laboratorio in data 23 ottobre 2017.
(6)L'autorizzazione rilasciata il 31 gennaio 2006 conformemente alla decisione 2000/258/CE al laboratorio «Instituto Pasteur» di San Paolo, Brasile, è stata revocata in conformità alla decisione 2010/436/UE della Commissione (4), in seguito alla relazione di valutazione sfavorevole del 30 settembre 2011 elaborata dall'ANSES per tale laboratorio e presentata alla Commissione.
(7)L'autorità competente del Brasile ha presentato una nuova domanda di autorizzazione per il laboratorio «Instituto Pasteur» di San Paolo e l'ANSES ha elaborato e presentato alla Commissione una relazione di valutazione favorevole per detto laboratorio in data 23 ottobre 2017.
(8)L'autorità competente della Federazione russa ha presentato una domanda di autorizzazione per i laboratori «NoviStem LLC» di Mosca e «Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM)» di Volginski, e l'ANSES ha elaborato e presentato alla Commissione una relazione di valutazione favorevole per detti laboratori in data 23 ottobre 2017.
(9)È pertanto opportuno autorizzare i laboratori «TECSA LABORATÓRIOS LTDA» di Belo Horizonte, «Instituto Pasteur» di San Paolo, «NoviStem LLC» di Mosca e «Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM)» di Volginski a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0193