La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 173 del trattato, l’Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell’industria dell’Unione.
(2)L’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo.
(3)Una strategia industriale di successo dovrebbe fondarsi sui punti di forza europei nelle catene di valore strategiche delle nuove tecnologie; spesso ciò richiede sforzi e investimenti congiunti ed efficacemente coordinati da parte delle autorità pubbliche e delle industrie di diversi Stati membri.
(4)È necessario un approccio più proattivo degli Stati membri e dell’industria per promuovere nuovi importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) (1) che possano svolgere un ruolo fondamentale nella promozione di politiche e interventi in settori chiave per la crescita economica.
(5)La comunicazione della Commissione «Investire in un’industria intelligente, innovativa e sostenibile. Una nuova strategia di politica industriale dell’UE» (2) propone l’istituzione di un forum strategico che coinvolga i principali portatori di interesse per individuare le principali catene di valore e progetti d’investimento e per monitorare i progressi compiuti.
(6)A tal fine la Commissione deve far ricorso alle competenze di specialisti nel quadro di un organismo consultivo.
(7)È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti nel campo delle catene di valore strategiche e dei progetti di investimento, in particolare in relazione a importanti progetti di comune interesse europeo, nonché definirne i compiti, gli obiettivi e la struttura.
(8)Tale gruppo dovrebbe fornire alla Commissione consulenza e competenze al fine di contribuire a sviluppare una visione comune dell’Unione sulle principali catene di valore per l’Europa e favorire accordi volti a concepire e realizzare nuovi progetti di investimento nelle principali catene di valore in Europa attraverso la collaborazione e il coordinamento tra le autorità pubbliche e i principali portatori di interesse di vari Stati membri.
(9)Il gruppo dovrebbe essere composto da funzionari di alto livello provenienti dalle autorità competenti degli Stati membri, da rappresentanti di alto livello di altri organismi pubblici quali gli organismi dell’Unione e le organizzazioni internazionali (che operano in settori come la tecnologia e l’innovazione, l’energia, i trasporti, gli investimenti, l’analisi economica, la sicurezza e la difesa), da rappresentanti di alto livello delle organizzazioni che rappresentano gli interessi del mondo accademico e della ricerca, della finanza, dell’industria, delle PMI, dei dipendenti e dei lavoratori e infine da persone fisiche nominate a titolo personale.
(10)È opportuno stabilire disposizioni sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.
(11)I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
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Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0202(01)