Il Consiglio di Amministrazione,
visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (1) (di seguito il «regolamento Europol»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, lettera t),
considerando quanto segue:
(1)È necessario migliorare la governanza di Europol, cercando di aumentare l’efficienza e snellendo le procedure.
(2)È opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati nel consiglio di amministrazione di Europol, in modo da controllarne efficacemente l’operato.
(3)Il consiglio di amministrazione adotta il suo regolamento interno, comprese le disposizioni relative ai compiti e al funzionamento del proprio segretariato.
Ha adottato il seguente Regolamento interno:
Articolo 1
Composizione del consiglio di amministrazione
1.Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Ciascun rappresentante ha diritto di voto.
2.Ogni membro del consiglio di amministrazione è rappresentato da un supplente. Il supplente assume la rappresentanza del membro eventualmente assente. Sia il membro titolare sia il supplente possono partecipare a una riunione del consiglio di amministrazione.
3.I membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione sono nominati tenendo conto delle loro conoscenze in materia di cooperazione nell’attività di contrasto nonché delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio.
4.Si tiene conto altresì del principio di una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.
5.Fatto salvo il diritto degli Stati membri e della Commissione di porre fine al mandato dei membri e dei loro supplenti, l’appartenenza al consiglio di amministrazione ha una durata di quattro anni, prorogabile.
6.Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione dovrebbero sforzarsi di limitare l’avvicendamento dei rispettivi rappresentanti nell’ottica di assicurare la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione.
7.Gli Stati membri e la Commissione notificano al segretariato del consiglio di amministrazione la nomina e la cessazione delle funzioni dei rispettivi membri titolari e supplenti. Il segretariato tiene aggiornato l’elenco dei membri del consiglio di amministrazione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018Q0201(01)