Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/125 della Commissione del 24 Gennaio 2018 che modifica l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento.

(2)La nota complementare 2, lettera f), del capitolo 27 della nomenclatura combinata definisce la famiglia di prodotti indicati come «oli combustibili». Tali prodotti sono classificati nelle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 68 o nelle sottovoci da 2710 20 31 a 2710 20 39 in funzione delle loro proprietà e caratteristiche fisico-chimiche.

(3)Una di tali caratteristiche fisico-chimiche è l'indice di saponificazione. Gli «oli combustibili» di cui alla nota complementare 2, lettera f), primo comma, primo trattino, devono avere un indice di saponificazione inferiore a 4. Tale norma si applica ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 68. È tuttavia prevista un'eccezione per i prodotti delle sottovoci da 2710 20 31 a 2710 20 39, ossia i prodotti che contengono esteri monoalchilici di acidi grassi (o «FAMAE») il cui indice di saponificazione è superiore a 4. Tale eccezione è attualmente contenuta in una nota a piè di pagina alla nota complementare 2, lettera f).

(4)L'eccezione attualmente contenuta in una nota a piè di pagina alla nota complementare 2, lettera f), deve essere ampliata per tenere conto dell'evoluzione tecnologica, in particolare dello sviluppo di carburanti rinnovabili contenenti grassi o oli animali o vegetali. Essa deve essere ampliata anche per contrastare la possibile contraffazione di combustibile diesel che è generalmente praticata aggiungendo piccole quantità di grassi o oli vegetali o animali agli oli da gas al fine di modificarne la classificazione da oli da gas (soggetti ad accisa) ad altri prodotti (che non sono soggetti ad accisa). In particolare, l'aggiunta di oli vegetali serve a cambiare il parametro di distillazione e a ottenere un indice di saponificazione pari o superiore a 4. L'aggiunta di piccole quantità di tali sostanze non modifica il carattere essenziale degli oli combustibili da un punto di vista fisico-chimico. Essi sono comunque utilizzati come oli combustibili. In tali casi l'eliminazione del requisito che prevede un indice di saponificazione inferiore a 4 garantirà pertanto che tali prodotti siano classificati correttamente come oli combustibili e non come altri prodotti.

(5)Anche l'attuale deroga relativa ai prodotti contenenti FAMAE deve essere estesa in modo da coprire i prodotti il cui indice di saponificazione è pari a 4, non soltanto i prodotti il cui indice è superiore a 4.

(6)La nota complementare 2, lettera f), del capitolo 27 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza per garantirne l'interpretazione uniforme in tutta l'Unione.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Al capitolo 27 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2, lettera f), è così modificata:

1)Nel primo paragrafo, il primo trattino, compresa la nota a piè di pagina, è sostituito dal seguente:

«—inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ISO 3987, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ISO 6293-1 o ISO 6293-2 (tranne quando il prodotto contiene uno o più biocomponenti, nel qual caso non si applica il requisito di cui al presente trattino secondo cui l'indice di saponificazione deve essere inferiore a 4),»;

2)E’ inserito il seguente quarto comma:

«Il termine “biocomponenti” comprende grassi animali o vegetali, oli animali o vegetali o esteri monoalchilici di acidi grassi (FAMAE).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 Gennaio 2018

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0125

 

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