La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 187,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1085 della Commissione (2) ha modificato la parte I dell'allegato I del regolamento (CE) n. 891/2009 (3) conformemente all'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (4) («l'accordo»), aumentando il quantitativo assegnato al Brasile. Tale quantitativo aggiuntivo ammonta a 19 500 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2016/2017 e a 78 000 tonnellate per le campagne di commercializzazione dal 2017/2018 al 2022/2023. Per la campagna di commercializzazione 2023/2024, il quantitativo aggiuntivo ammonta a 58 500 tonnellate. Il quantitativo aggiuntivo è gestito tramite due nuovi numeri d'ordine, 09.4329 e 09.4330, i quali hanno un diverso dazio contingentale rispetto al volume precedentemente assegnato con il numero d'ordine 09.4318 per l'origine Brasile.
(2)Per errore, i due nuovi numeri d'ordine e i dazi contingentali per il contingente del Brasile non sono stati inseriti negli articoli del regolamento (CE) n. 891/2009, nonostante tutto lo zucchero di quel contingente debba soddisfare le stesse condizioni, in particolare per quanto riguarda le domande di titoli di importazione e i certificati di origine. È pertanto necessario correggere tali errori inserendo i due nuovi numeri d'ordine e i dazi contingentali negli articoli del regolamento (CE) n. 891/2009.
(3)Il regolamento (CE) n. 891/2009 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza.
(4)Per motivi di certezza giuridica per quanto riguarda i diritti e gli obblighi spettanti a tutti gli operatori in relazione al quantitativo aggiuntivo per il Brasile a partire dalla sua assegnazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0082