Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 25 settembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con gli Stati Uniti d'America per la modifica dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (1) («accordo»), entrato in vigore il 1o maggio 2011. I negoziati si sono conclusi con successo, con uno scambio di messaggi di posta elettronica attraverso i quali i capi negoziatori hanno manifestato il loro accordo sul testo negoziato.
(2)La modifica negoziata dell'accordo («modifica1») estende i settori di cooperazione ai sensi dell'accordo nei quali può applicarsi l'accettazione reciproca e dei risultati relativi alla conformità e alle accettazioni, in modo da ottimizzare l'uso delle risorse e consentire adeguati risparmi sui costi, mantenendo nel contempo un elevato livello di sicurezza nel trasporto aereo.
(3)È pertanto opportuno firmare la modifica 1.
(4)Al fine di consentire l'adozione di un nuovo allegato relativo al rilascio di licenze di pilota nel quadro dell'ambito di applicazione esteso dell'accordo, la cui importanza va considerata nel contesto delle pertinenti disposizioni in materia conversione di licenze di pilota di un paese terzo di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2), la modifica 1 dovrebbe essere applicata a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure relative alla suaentrata in vigore,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma della modifica 1 dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile, con riserva della conclusione di tale modifica.
Il testo della modifica 1 è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'emendamento 1 a nome dell'Unione.
Articolo 3
A norma dell'articolo 2, la modifica 1 è applicata a titolo provvisorio a decorrere dalla dalla sua firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 Marzo 2017.
Per il Consiglio
Il Presidente
E. SCICLUNA
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0061