La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni (nel seguito denominati «paesi o regioni») vanno classificati in funzione della loro qualifica sanitaria con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.
(2)L'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione (2) elenca i paesi o le regioni sulla base della loro qualifica sanitaria con riguardo alla BSE.
(3)L'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) svolge un ruolo di primo piano nella categorizzazione di paesi o regioni sulla base del loro rischio di BSE. L'elenco di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE tiene conto della risoluzione n. 20 relativa al riconoscimento del livello di rischio dei paesi membri riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina, adottata dall'OIE nel maggio 2013.
(4)Nel maggio 2014 l'OIE ha adottato la risoluzione n. 18 relativa al riconoscimento del livello di rischio dei paesi membri riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (3). Oltre agli Stati membri già presenti nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE, tale risoluzione ha riconosciuto la Bulgaria, l'Estonia, la Croazia, la Lettonia, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Portogallo, la Romania e la Slovacchia quali paesi con un rischio trascurabile di BSE.
(5)Nel giugno 2014, a seguito di una relazione presentata dal delegato rumeno presso l'OIE in merito all'individuazione di un caso di BSE in Romania, l'OIE ha sospeso (4) il riconoscimento della Romania quale paese a rischio trascurabile di BSE con effetto a decorrere dal 27 giugno 2014.
(6)L'elenco di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE dovrebbe pertanto essere modificato in modo da risultare conforme alla risoluzione n. 18, adottata dall'OIE nel maggio 2014, e in modo da tenere conto della successiva decisione dell'OIE di sospendere il riconoscimento della Romania quale paese a rischio trascurabile di BSE.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/453/CE.
(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 20 Ottobre 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_302_R_0007