La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura. Misure volte a eliminare gradualmente i rigetti possono essere integrate nei piani pluriennali.
(2)Il regolamento (UE) 2016/1139 istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. Esso prevede, tra l'altro, che la Commissione adotti misure tecniche per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tale piano. In particolare, la Commissione può adottare atti delegati riguardo a modifiche degli attrezzi da pesca per garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema.
(3)Il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (3) istituisce misure tecniche di conservazione applicabili alla cattura e allo sbarco delle risorse della pesca presenti nel Mar Baltico. Tale regolamento stabilisce le forcelle di dimensioni di maglia e altre caratteristiche, compresi gli attrezzi da pesca ammissibili per ogni specie bersaglio nel Mar Baltico.
(4)Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia hanno un interesse diretto nella gestione della pesca nel Mar Baltico. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune (4), previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mar Baltico. La raccomandazione indica che determinate modifiche delle caratteristiche del sacco delle attuali reti da traino T90, quali definite nel regolamento (CE) n. 2187/2005, contribuiranno a migliorare la selettività e a ridurre il numero di catture indesiderate di merluzzo bianco. Tale indicazione è confermata da un contributo scientifico del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0047