La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 (1), che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, in particolare l'articolo 95,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/156/UE della Commissione (2) istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale.
(2)Il regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, di un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso (Thunnus thynnus) raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico («ICCAT»).
(3)Nella 40a riunione annuale del 2016 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato misure di conservazione e di gestione nelle sottozone geografiche 17 e 18 (Mar Adriatico) della zona dell'accordo CGPM. È quindi opportuno ampliare l'ambito di applicazione del programma specifico di controllo e ispezione onde garantire il rispetto di tali misure nell'Adriatico meridionale.
(4)Nella stessa riunione nel 2016, il GFPM ha adottato la raccomandazione CGPM 40/2016/4 (4) relativa a un piano pluriennale di gestione per le attività di pesca che sfruttano il nasello europeo e il gambero rosa in acque profonde nello Stretto di Sicilia (GSA 12-16). È quindi opportuno modificare il programma specifico di controllo e ispezione per estenderne l'ambito di applicazione a tali attività di pesca e sottozone geografiche.
(5)Nella 20a riunione speciale del novembre 2016, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione [16-05] (5) che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e stabilisce disposizioni specifiche applicabili al tonno bianco del Mediterraneo. È quindi opportuno modificare il programma specifico di controllo e ispezione per tenere conto dei nuovi obblighi internazionali derivanti da tale raccomandazione.
(6)Per ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri, è opportuno armonizzare i termini per la trasmissione di determinate informazioni alla Commissione e all'Agenzia europea di controllo della pesca per tutte le attività di pesca interessate dal programma di controllo e ispezione.
(7)Questo programma specifico di controllo e ispezione non dovrebbe avere una validità limitata e dovrebbe, se necessario, essere rivisto e modificato periodicamente per tener conto di eventuali nuovi obblighi internazionali vincolanti per l'Unione e per gli Stati membri, nonché di eventuali altre disposizioni pertinenti stabilite nel quadro della politica comune della pesca.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0017