Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni di tale Consiglio europeo si dichiara che «i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell'Unione] con decisione da prendere caso per caso».
(2)Il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (1) stabilisce che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») debba essere aperta alla partecipazione di paesi candidati in qualità di osservatori.
(3)La Serbia condivide gli scopi e gli obiettivi dell'Agenzia e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell'Agenzia stabiliti dal regolamento (CE) n. 168/2007.
(4)L'intento ultimo della Serbia è l'adesione all'Unione, e la sua partecipazione all'Agenzia è volta a facilitarne il conseguimento,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo unico
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Serbia riguardo alla partecipazione di quest'ultima, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007, si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e associazione UE- Serbia accluso alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 Dicembre 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
K.SIMSON
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0013