Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
(2)Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).
(3)Il 13 aprile 2017 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in nove imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio nelle regioni: Attica, Macedonia orientale, Tracia, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Tessaglia, Epiro, Grecia occidentale, Grecia centrale, Peloponneso, Egeo meridionale e Creta in Grecia. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
(4)In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda della Grecia è considerata ricevibile, in quanto gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale.
(5)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 2 949 150 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Grecia.
(6)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
Hanno adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 2 949 150 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 12 dicembre 2017.
Fatto a Bruxelles, il 12 Dicembre 2017
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
A.TAJANI
Per il Consiglio
Il Presidente
K.SIMSON
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0006