La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,
considerando quanto segue:
(1)Dopo l'ultima modifica della decisione di esecuzione 2012/270/UE (2) mediante la decisione di esecuzione (UE) 2016/1359 della Commissione (3), l'esperienza ha dimostrato che le gallerie superficiali scavate dalle larve sotto l'epidermide dei tuberi di patate e i piccoli fori ad esse associati sono segni attendibili di infestazione dagli organismi specificati. Le disposizioni di cui alla decisione di esecuzione 2012/270/UE riguardanti le ispezioni, le indagini, le notifiche e le misure di delimitazione non dovrebbero essere applicate soltanto in presenza degli organismi specificati nei tuberi di patate, bensì anche quando tali segni siano stati osservati in assenza degli organismi specificati.
(2)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/270/UE.
(3)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Modifiche della decisione di esecuzione 2012/270/UE
La decisione di esecuzione 2012/270/UE è così modificata:
1)All'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a)Monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati e dei segni di infestazione da tali organismi nei tuberi di patate mediante ispezioni appropriate delle piante di patate e, se del caso, di altre piante ospiti, compresi i campi in cui tali piante sono coltivate, entro un raggio di almeno 100 metri dall'impianto di imballaggio;»;
2)L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Indagini e notifiche riguardanti gli organismi specificati
1.Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali annuali per verificare la presenza degli organismi specificati e dei segni di infestazione da tali organismi nei tuberi di patate, compresi i campi destinati alla coltivazione di tuberi di patate all'interno del proprio territorio e, ove opportuno, in altre piante ospiti.
Gli Stati membri notificano i risultati di tali indagini alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.
2.La presenza sospetta o confermata di un organismo specificato o dei segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate è immediatamente notificata agli organismi ufficiali competenti.»;
3)All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.Qualora uno Stato membro, a seguito delle indagini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o in base ad altre prove, confermi la presenza di un organismo specificato o dei segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate in una parte del proprio territorio, esso delimita immediatamente un'area corrispondente alla zona infestata e a una “zona tampone”, conformemente all'allegato II, sezione 1.
Tale Stato membro adotta le misure di cui all'allegato II, sezione 2.»;
4)Gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 Gennaio 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0005