Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.
(2)Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 (2) («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantirne l'immediato ritorno nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.
(3)Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»), la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.
(4)Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.
(5)L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia in materia di diritto internazionale privato.
(6)Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.
(7)La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.
(8)La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire a tale convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.
(9)Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea (3), le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.
(10)Il 14 dicembre 2006 San Marino ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per San Marino il 1o marzo 2007.
(11)Tutti gli Stati membri interessati, tranne la Croazia, la Danimarca, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Romania, hanno già accettato l'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione di San Marino ha portato alla conclusione che la Croazia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Romania sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di San Marino a norma della convenzione dell'Aia del 1980.
(12)La Croazia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Romania dovrebbero pertanto essere autorizzati a depositare le loro dichiarazioni di accettazione, nell'interesse dell'Unione, dell'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 1980 in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Gli altri Stati membri dell'Unione che hanno già accettato l'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 1980 non dovrebbero depositare nuove dichiarazioni di accettazione, poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico.
(13)Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento Bruxelles II bis e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
(14)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
1.La Croazia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Romania sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 1980.
2.Gli Stati membri di cui al paragrafo 1, non oltre il 19 dicembre 2018, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 1980, da formulare come segue:
«Il/La/I [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara/dichiarano di accettare l'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2017/2463 del Consiglio.»
3.Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 1980 e comunicano alla Commissione il testo di tali dichiarazioni entro due mesi dal deposito.
Articolo 2
Gli Stati membri che hanno depositato le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione di San Marino alla convenzione dell'Aia del 1980 prima della data di adozione della presente decisione non depositano nuove dichiarazioni.
Articolo 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
Articolo 4
La Croazia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Romania sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 Dicembre 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
K.SIMSON
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1514904328603&uri=CELEX:32017D2463