Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce procedure e un quadro normativo armonizzati per facilitare la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori a livello transfrontaliero. L’articolo 21 bis del regolamento (CE) n. 2006/2004 prevede un riesame dell’efficacia di tale regolamento e dei suoi meccanismi di funzionamento. A seguito di tale riesame la Commissione ha concluso che il regolamento (CE) n. 2006/2004 non è sufficiente ad affrontare efficacemente le sfide poste dall’esecuzione del mercato unico, comprese le sfide del mercato unico digitale.
(2)La comunicazione della Commissione, del 6 maggio 2015, «Strategia per il mercato unico digitale in Europa», ha individuato tra le priorità di tale strategia la necessità di rafforzare la fiducia dei consumatori grazie a una maggiore rapidità, agilità e coerenza in materia di esecuzione delle norme in materia di consumatori. La comunicazione della Commissione, del 28 ottobre 2015, «Migliorare la strategia per il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e le imprese», ha ribadito che l’esecuzione delle norme dell’Unione in materia di tutela dei consumatori dovrebbe essere ulteriormente rafforzata dalla riforma del regolamento (CE) n. 2006/2004.
(3)L’esecuzione inefficace nei casi di infrazioni transfrontaliere, comprese le infrazioni nell’ambiente digitale, consente agli operatori di sottrarsi all’esecuzione, spostando le loro attività altrove all’interno dell’Unione. Ciò dà luogo altresì a una distorsione della concorrenza per gli operatori onesti che operano a livello nazionale o transfrontaliero, online o offline, e lede pertanto direttamente i consumatori e mina la loro fiducia nei confronti delle transazioni transfrontaliere e del mercato interno. Per individuare, investigare e far cessare o vietare le infrazioni di cui al presente regolamento è pertanto necessario un maggior grado di armonizzazione che includa un’efficace ed efficiente cooperazione in materia di esecuzione tra le competenti autorità pubbliche di esecuzione.
(4)Il regolamento (CE) n. 2006/2004 ha istituito una rete di autorità pubbliche di contrasto competenti in tutta l’Unione. È necessario stabilire un coordinamento efficace tra le diverse autorità competenti che partecipano alla rete, nonché tra le altre autorità pubbliche a livello di Stati membri. Il ruolo di coordinamento dell’ufficio unico di collegamento dovrebbe essere affidato a un’autorità pubblica in ciascuno Stato membro. Tale autorità dovrebbe avere poteri sufficienti e risorse necessarie per svolgere tale ruolo fondamentale. Ciascuno Stato membro è incoraggiato a designare una delle autorità competenti in qualità di ufficio unico di collegamento a norma del presente regolamento.
(5)I consumatori dovrebbero anche essere tutelati nei confronti delle infrazioni di cui al presente regolamento che sono già cessate, ma i cui effetti nocivi possono continuare. Le autorità competenti dovrebbero disporre dei poteri minimi necessari per aprire un’inchiesta e ordinare la cessazione di tali infrazioni o il loro divieto in futuro, onde impedirne il ripetersi e, così facendo, garantire un livello elevato di tutela dei consumatori.
(6)È opportuno che le autorità competenti possano ricorrere a una serie minima di poteri di indagine e di esecuzione al fine di applicare il presente regolamento, cooperare tra di loro in modo più rapido ed efficace e dissuadere gli operatori dal commettere le infrazioni di cui al presente regolamento. Tali poteri dovrebbero essere sufficienti ad affrontare efficacemente le sfide poste dall’esecuzione del commercio elettronico e dell’ambiente digitale, come pure a evitare che gli operatori inadempienti possano sfruttare carenze nel sistema di esecuzione spostando le loro attività in Stati membri le cui autorità competenti non dispongono degli strumenti per contrastare le pratiche illecite. Detti poteri dovrebbero consentire agli Stati membri di assicurare che le necessarie informazioni e prove possano essere validamente scambiate tra le autorità competenti per conseguire un livello uniforme di esecuzione efficace in tutti gli Stati membri.
(7)Ciascuno Stato membro dovrebbe assicurare che tutte le autorità competenti nell’ambito della sua giurisdizione dispongano di tutti i poteri minimi necessari per garantire la corretta applicazione del presente regolamento. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di decidere di non conferire tutti i poteri a ciascuna autorità competente, a condizione che ciascuno di tali poteri possa essere effettivamente e debitamente esercitato per qualsiasi infrazione di cui al presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di decidere, conformemente al presente regolamento, di assegnare taluni compiti agli organismi designati o di conferire alle autorità competenti il potere di consultare le organizzazioni dei consumatori, le associazioni degli operatori, gli organismi designati o le altre persone interessate relativamente all’efficacia degli impegni proposti da un operatore per la cessazione dell’infrazione di cui al presente regolamento. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero avere l’obbligo di coinvolgere gli organismi designati nell’applicazione del presente regolamento o di prevedere consultazioni con le associazioni dei consumatori, le organizzazioni degli operatori, gli organismi designati o le altre persone interessate, relativamente all’efficacia degli impegni proposti per la cessazione dell’infrazione di cui al presente regolamento.
(8)Le autorità competenti dovrebbero poter avviare le indagini o i procedimenti di propria iniziativa se vengono a conoscenza delle infrazioni di cui al presente regolamento per vie diverse dai reclami dei consumatori.
(9)Le autorità competenti dovrebbero avere accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni pertinenti concernenti l’oggetto di un’indagine o di indagini concertate di un mercato di consumo («indagini a tappeto»), al fine di determinare se si è verificata o si sta verificando un’infrazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, in particolare per identificare l’operatore responsabile, a prescindere da chi è in possesso dei documenti, dei dati o delle informazioni in questione e in qualsiasi forma o formato, e indipendentemente dal loro supporto di conservazione o dal luogo in cui sono conservati. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di chiedere direttamente ai terzi all’interno della catena del valore digitale di fornire le prove, i dati e le informazioni pertinenti, conformemente alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
(10)Le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di richiedere tutte le informazioni pertinenti a qualsiasi autorità pubblica, organismo o agenzia del rispettivo Stato membro o a qualsiasi persona fisica o giuridica, tra cui, ad esempio, prestatori di servizi di pagamento, fornitori di servizi Internet, operatori delle telecomunicazioni, registri e autorità di registrazione del dominio e prestatori di servizi di hosting, al fine di determinare se si sia verificata o si stia verificando un’infrazione di cui al presente regolamento.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2394