Regolamento Delegato (UE) 2017/2417 della Commissione del 17 Novembre 2017 che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 600/2014 prevede l'obbligo di negoziare su un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione, in un sistema organizzato di negoziazione o in una sede di negoziazione di un paese terzo equivalente determinate categorie di derivati, o sottocategorie degli stessi, che sono state dichiarate soggette all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Tale obbligo dovrebbe applicarsi solo per i derivati sufficientemente liquidi e disponibili per la negoziazione in almeno una sede di negoziazione.

(2)Per i derivati su tassi di interesse soggetti all'obbligo di compensazione, la liquidità è concentrata in contratti derivati con le caratteristiche più standardizzate. Tali caratteristiche dovrebbero pertanto essere prese in considerazione al momento di stabilire le categorie di derivati soggette all'obbligo di negoziazione.

(3)Analogamente, la liquidità dei derivati su tassi di interesse soggetti all'obbligo di compensazione è concentrata in contratti derivati con una determinata durata di riferimento. È pertanto opportuno limitare l'obbligo di negoziazione ai derivati aventi tale durata di riferimento. Al fine di distinguere i contratti derivati che iniziano immediatamente dopo l'esecuzione della negoziazione dai contratti derivati che iniziano a partire da una determinata data in futuro, la durata di un contratto dovrebbe essere calcolata sulla base della data effettiva alla quale le obbligazioni contrattuali acquistano efficacia. Tuttavia, per tenere in debito conto il modello di liquidità dei derivati ed evitare l'elusione dell'obbligo di negoziazione, è importante che le durate di riferimento non siano utilizzate come soglie rigorose ma come punti di riferimento per determinati intervalli.

(4)Per i derivati su crediti, per quanto riguarda i due credit default swap su indici soggetti all'obbligo di compensazione, la liquidità è concentrata nella serie on-the-run corrente e nell'ultima serie off-the-run. È pertanto opportuno limitare l'applicazione dell'obbligo di negoziazione ai derivati appartenenti a queste serie.

(5)Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione (3) (derivati OTC su tassi d'interesse) e il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione (4) (derivati OTC su crediti) individuano quattro categorie di controparti cui si applica l'obbligo di compensazione. Al fine di tener conto delle esigenze specifiche di ciascuna categoria di controparte, in tali regolamenti delegati è stata inoltre stabilita l'applicazione graduale dell'obbligo di compensazione. Considerato il nesso esistente tra l'obbligo di compensazione e l'obbligo di negoziazione, l'obbligo di negoziazione per ciascuna categoria di controparte dovrebbe acquistare efficacia soltanto dopo la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione.

(6)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(7)Il presente regolamento è adottato sulla base dello stato di cose, e in particolare della liquidità, al momento della sua adozione e sarà riesaminato e modificato, se del caso, in linea con l'evoluzione del mercato.

(8)L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9Al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Derivati soggetti all'obbligo di negoziazione

I derivati di cui all'allegato sono soggetti all'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014.

I derivati di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato sono considerati come aventi una durata di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 o 30 anni se il periodo di tempo compreso fra la data in cui gli obblighi previsti dal contratto acquistano efficacia e la data di cessazione del contratto corrisponde a una delle durate indicate, più o meno cinque giorni.

Articolo 2

Date di decorrenza dell'obbligo di negoziazione

Per ciascuna categoria di controparti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/2205 e all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/592, l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 diventa effettivo a decorrere da una delle seguenti date:

a)3 Gennaio 2018; oppure, se posteriore,

b)La data di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/2205 o all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/592 per la categoria di controparti in questione.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 Novembre 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1513948689768&uri=CELEX:32017R2417

 

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