La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione della denominazione «Picpoul de Pinet» presentata dalla Francia. La Commissione ha ritenuto che le condizioni stabilite agli articoli da 93 a 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013, all'articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del suddetto regolamento, fossero soddisfatte. Essa ha quindi ritenuto, con riserva di un'eventuale opposizione, che poteva essere conferita la protezione alla denominazione composta «Picpoul de Pinet» nel suo insieme sulla base del suo uso tradizionale. La Commissione ha anche ritenuto che tale registrazione non osterebbe all'utilizzo, nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione, del nome della varietà di uve «piquepoul» o dei suoi sinonimi, dal momento che esso non contiene né consiste nella denominazione «Picpoul de Pinet» né, in sostanza, si riferisce all'elemento geografico della suddetta denominazione, di modo che le condizioni di cui all'articolo 100, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 1308/2013 non sono soddisfatte. La domanda di registrazione è stata successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).
(2)Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(3)Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Picpoul de Pinet» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
La denominazione «Picpoul de Pinet» (DOP) è protetta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 Dicembre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1513861847788&uri=CELEX:32017R2405