La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (1), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)La strategia europea per l'occupazione, gli orientamenti per l'occupazione (2) e il pilastro europeo dei diritti sociali (3), in particolare i suoi principi in materia di occupazione flessibile e sicura, equilibrio tra vita professionale e vita privata e un ambiente di lavoro adeguato, esprimono la necessità di una maggiore flessibilità sia da parte delle imprese che dei lavoratori in Europa e sottolineano la necessità di raccogliere, mediante un'indagine europea su ampia scala, dati relativi all'applicazione di varie forme di nuove pratiche di organizzazione del lavoro e dell'orario di lavoro e alle esperienze dei lavoratori in relazione a tali pratiche e a tale organizzazione.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2016/1851 della Commissione (4) specifica e fornisce una descrizione dei settori sui quali devono essere fornite informazioni più dettagliate, vale a dire i sottomoduli ad hoc, e che dovrebbero essere inclusi nel modulo ad hoc 2019 relativo all'organizzazione e all'orario di lavoro per quanto riguarda l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98.
(3)Dovrebbero pertanto essere precisati le caratteristiche tecniche, i filtri, i codici e il termine per la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri nell'ambito del modulo ad hoc relativo all'organizzazione e all'orario di lavoro.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2019 sull'organizzazione e l'orario di lavoro, i filtri e i codici da utilizzare, nonché il termine entro il quale i risultati devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 Dicembre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2384