La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2009/827/CE della Commissione (2) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, l'immissione sul mercato dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare nei prodotti di panetteria.
(2)La decisione di esecuzione 2013/50/UE della Commissione (3) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, un ampliamento dell'uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare nelle seguenti ulteriori categorie di prodotti alimentari: prodotti da forno; cereali per prima colazione; frutta, noci e miscele di semi, e semi di chia preconfezionati.
(3)Con lettera del 18 settembre 2015 la Food Safety Authority of Ireland (autorità irlandese per la sicurezza alimentare) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, un ampliamento dell'uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in ulteriori categorie di prodotti alimentari, ossia nei succhi di frutta e nelle miscele di succhi di frutta.
(4)Il 5 settembre 2016 la società MEGGLE Hrvatska d.o.o. ha trasmesso alle autorità competenti della Croazia una richiesta di ampliamento dell'uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in ulteriori categorie di alimenti, ossia negli yogurt.
(5)L'11 gennaio 2017 l'autorità competente della Croazia ha presentato una relazione di valutazione iniziale, in cui ha concluso che l'ampliamento dell'uso e i livelli massimi di uso proposti dei semi di chia (Salvia hispanica) soddisfano i criteri per i nuovi ingredienti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
(6)Il 16 gennaio 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
(7)Gli altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, in particolare a causa di informazioni insufficienti. Le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato tali apprensioni e hanno soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione.
(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
I semi di chia (Salvia hispanica) di cui all'allegato della presente decisione possono essere immessi sul mercato dell'Unione in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli yogurt con un tenore massimo di 1,3 g di semi di chia interi per 100 g di yogurt o 4,3 g di semi di chia interi per 330 g di yogurt (porzione).
Articolo 2
I semi di chia (Salvia hispanica) autorizzati dalla presente decisione sono denominati «semi di chia (Salvia hispanica)» sull'etichetta dei prodotti alimentari.
Articolo 3
La società MEGGLE Hrvatska d.o.o., Zeleno polje 34, 31 000 Osijek, Croazia, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 Dicembre 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D2354