Raccomandazione del Comitato europeo per il Rischio Sistemico del 20 Ottobre 2017 che modifica la Raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario.

Il Consiglio Generale del Comitato europeo per il Rischio Sistemico,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare l’articolo 3 e gli articoli da 16 a 18,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (2), e in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli da 18 a 20,

considerando quanto segue:

(1)La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (3) dovrebbe assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull’esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri nella misura più ampia possibile.

(2)Le autorità competenti negli Stati membri possono accordare un’esenzione a un singolo prestatore di servizi finanziari con esposizioni non significative dall’applicazione della misura di riconoscimento (principio de minimis).

(3)La disciplina in materia di riconoscimento volontario del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) non fornisce orientamenti sulla soglia che le autorità competenti devono utilizzate ai fini della determinazione della significatività dell’esposizione. Nel caso in cui un’autorità accordi un’esenzione a un prestatore di servizi finanziari con esposizioni non significative, l’autorità attualmente può adottare la soglia che ritiene appropriata, determinando così potenziali discrepanze nell’applicazione del principio de minimis.

(4)Al fine di evitare tali potenziali discrepanze, l’autorità competente all’attivazione dovrebbe proporre una soglia massima di rilevanza a livello dei prestatori di servizi finanziari quando richiede il riconoscimento. Il gruppo di valutazione permanente del CERS, di cui alla decisione CERS/2015/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico (4), può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario.

(5)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

Ha adottato la seguente Raccomandazione:

Modifiche

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

1.Alla sezione 1, la subraccomandazione B(2) è sostituita dalla seguente:

«2.Se si ritiene necessario il riconoscimento da parte di altri Stati membri per assicurare l’efficace funzionamento delle misure in considerazione, si raccomanda alle autorità competenti all’attivazione di accompagnare la notifica della misura con la richiesta di riconoscimento al CERS. La richiesta dovrebbe includere una proposta relativa alla soglia di rilevanza.»;

2.Al paragrafo 1 della sezione 2, è aggiunta la lettera seguente:

«i)Per “soglia di rilevanza” si intende una soglia quantitativa al di sotto della quale l’esposizione di un singolo prestatore di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione in cui la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall’autorità competente all’attivazione può essere considerata non significativa.»;

3.Alla sezione 2, paragrafo 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.Le autorità competenti possono esentare un singolo prestatore di servizi finanziari soggetto alla loro giurisdizione dall’applicazione di una specifica misura di politica macroprudenziale oggetto di riconoscimento, se tale prestatore di servizi finanziari non è esposto in maniera significativa al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione, ove l’autorità competente all’attivazione applichi la misura di politica macroprudenziale in questione (principio de minimis). Le autorità competenti sono tenute a segnalare al CERS tali esenzioni, utilizzando il modello per la notifica delle misure di riconoscimento pubblicato sul sito Internet del CERS.

Ai fini dell’applicazione del principio de minimis, il CERS raccomanda una soglia di rilevanza basata su quella proposta dall’autorità competente all’attivazione ai sensi della sezione 1, subraccomandazione B(2). La calibrazione della soglia dovrebbe aderire alle migliori pratiche come previsto dal CERS. La soglia di rilevanza costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti al riconoscimento possono applicare la soglia raccomandata, stabilirne, se del caso, una inferiore per la propria giurisdizione o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza. Nell’applicazione del principio de minimis, le autorità dovrebbero monitorare se propagazioni e arbitraggio regolamentare si concretizzano e colmare, se necessario, la lacuna normativa.»;

4.Alla sezione 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.Modifiche alla raccomandazione

Il Consiglio generale deciderà quando sia necessario modificare la presente raccomandazione. Tali modifiche comprendono in particolare eventuali misure supplementari o modificate di politica macroprudenziale da riconoscere come indicato nella raccomandazione C e nei relativi allegati contenenti informazioni relative alle singole misure, compresa la soglia di rilevanza prevista dal CERS. Il Consiglio generale può altresì prorogare i termini indicati nei precedenti paragrafi ove, al fine di ottemperare a una o più raccomandazioni, siano necessarie iniziative legislative. In particolare, il Consiglio generale può decidere di modificare la presente raccomandazione a seguito della revisione da parte della Commissione europea del quadro per il riconoscimento obbligatorio ai sensi del diritto dell’Unione o sulla base dell’esperienza acquisita con il funzionamento del meccanismo di riconoscimento volontario istituito con la presente raccomandazione.»

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 Ottobre 2017

Francesco MAZZAFERRO,

Capo del Segretariato del CERS, per conto del Consiglio Generale del CERS.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017Y1215(01)

 

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