La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il 26 novembre 2009 la Polonia ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per l'iscrizione del principio attivo 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one nell'allegato I di tale direttiva ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 6 «Preservanti per prodotti in scatola», quale descritto nell'allegato V di tale direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 6 descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
(2)Il 24 marzo 2016 la Polonia ha presentato la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni, in conformità all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3)Il 27 giugno 2017 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
(4)In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 6 contenenti 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
(5)È pertanto opportuno approvare il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.
(6)Poiché il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one soddisfa i criteri di classificazione come sensibilizzante della pelle della sottocategoria 1 A (sensibilizzanti forti), come definito al punto 3.4.2.2.1.2. dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli articoli trattati con 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one o contenenti tale prodotto dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.
(7)Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 Dicembre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2327