Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)A norma della decisione (UE) 2017/436 del Consiglio (2), l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici («accordo») è stato firmato il 27 aprile 2017, con riserva della sua conclusione.
(2)Nell'accordo l'Unione e la Repubblica del Cile riconoscono l'equivalenza delle rispettive norme in materia di produzione biologica e dei sistemi di controllo relativi ai prodotti biologici.
(3)L'accordo intende promuovere il commercio di prodotti biologici, contribuendo allo sviluppo e all'espansione del settore biologico nell'Unione e nella Repubblica del Cile e raggiungendo un elevato livello di rispetto per i principi in materia di produzione biologica, di garanzia dei sistemi di controllo e di integrità dei prodotti biologici. Esso intende altresì promuovere la tutela dei rispettivi marchi biologici dell'Unione e della Repubblica del Cile e rafforzare la cooperazione normativa tra le parti sulle questioni relative alla produzione biologica.
(4)Il comitato misto sui prodotti biologici («comitato misto»), istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo, tratta determinati aspetti dell'attuazione dell'accordo. In particolare, esso può modificare gli elenchi dei prodotti negli allegati I e II dell'accordo. La Commissione dovrebbe essere autorizzata a rappresentare l'Unione nel comitato misto.
(5)La Commissione dovrebbe avere il potere di approvare, a nome dell'Unione, modifiche degli elenchi di prodotti negli allegati I e II dell'accordo, a condizione che informi i rappresentanti degli Stati membri delle modifiche che intende approvare in sede di comitato misto e fornisca ai rappresentanti degli Stati membri tutte le informazioni pertinenti che l'hanno portata a concludere che l'equivalenza possa essere accettata.
(6)Inoltre, per consentire una reazione tempestiva laddove le condizioni per l'equivalenza non siano più soddisfatte, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere unilateralmente il riconoscimento dell'equivalenza, a condizione che informi i rappresentanti degli Stati membri prima di farlo.
(7)Nel caso in cui i rappresentanti degli Stati membri che costituiscono una minoranza di blocco si oppongano alla posizione presentata dalla Commissione, quest'ultima non dovrebbe essere autorizzata ad approvare modifiche degli elenchi di prodotti negli allegati I e II o a sospendere il riconoscimento dell'equivalenza. In tali casi la Commissione dovrebbe presentare una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D2307