La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale che colpisce i volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità provoca, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità causa tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.
(2)L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze l'infezione può verificarsi anche negli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.
(3)In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. L'agente patogeno può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.
(4)La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.
(5)I Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in un'azienda situata sul loro territorio nella provincia di Flevoland, in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e hanno immediatamente adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.
(6)La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con i Paesi Bassi e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la presenza del focolaio.
(7)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione le zone di protezione e sorveglianza istituite nei Paesi Bassi in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità.
(8)In attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è pertanto opportuno definire nell'allegato della presente decisione le zone di protezione e sorveglianza dei Paesi Bassi nelle quali si applicano le misure di controllo zoosanitarie previste dalla direttiva 2005/94/CE e fissare la durata di tale regionalizzazione.
(9)La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
I Paesi Bassi garantiscono che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le aree elencate nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 10 gennaio 2018.
Articolo 3
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 Dicembre 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D2304