Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/2273 della Commissione dell'8 Dicembre 2017 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (2), quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 836/2014 della Commissione (3), in via eccezionale e a determinate condizioni, in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al 31 dicembre 2017 possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane.

(2)La produzione sul mercato dell'Unione di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico non è stata sufficiente in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze degli allevatori di galline ovaiole. Al fine di concedere un lasso di tempo superiore per sviluppare la produzione di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2018 il periodo di applicazione della norma eccezionale che consente l'utilizzo di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane.

(3)L'articolo 43 del regolamento (CE) n. 889/2008, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 836/2014, consente, in via eccezionale per gli anni civili 2015, 2016 e 2017, l'impiego di mangimi proteici non biologici in una percentuale massima del 5 % per le specie suine e avicole.

(4)L'offerta di proteine biologiche sul mercato dell'Unione non è stata sufficiente in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame allevati in aziende biologiche. La produzione di colture proteiche biologiche è ancora in ritardo rispetto alla domanda. È pertanto opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui è possibile, in via eccezionale, usare mangimi proteici non biologici in proporzioni limitate.

(5)Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

1)All'articolo 42, lettera b), la data «31 dicembre 2017» è sostituita da «31 dicembre 2018».

2)All'articolo 43, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per l'anno civile 2018».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 Dicembre 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1512997904190&uri=CELEX:32017R2273

 

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