La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 387 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2) Malta può continuare a esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 9), della medesima direttiva fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004. Conformemente a tale articolo, occorre tenere conto delle operazioni in questione per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).
(2)Con la decisione di esecuzione 2014/844/UE, Euratom della Commissione (3) Malta è stata autorizzata a utilizzare percentuali fisse della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA relativamente alle operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 8) e 10), della direttiva 2006/112/CE riguardanti l'acqua pubblica e il trasporto di persone.
(3)Con lettera del 25 aprile 2017 Malta ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 9), della direttiva 2006/112/CE riguardanti i nuovi fabbricati e i terreni edificabili. Per calcolare la compensazione per la cessione di nuovi fabbricati e di terreni edificabili, Malta considera per i terreni edificabili un valore doppio rispetto al prezzo dei nuovi fabbricati. Il calcolo del valore esatto dei terreni edificabili comporterebbe oneri amministrativi ingiustificati rispetto all'incidenza delle operazioni in questione sulla base totale delle risorse IVA di Malta. È quindi opportuno autorizzare Malta a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando valutazioni approssimative per quanto riguarda i nuovi fabbricati e i terreni edificabili.
(4)Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.
(5)Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/844/UE, Euratom,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Nella decisione di esecuzione 2014/844/UE, Euratom è inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, Malta è autorizzata a utilizzare valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 9), della direttiva 2006/112/CE (nuovi fabbricati e terreni edificabili).»
Articolo 2
La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 Novembre 2017
Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D2224