La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE, qualora in un veicolo non immatricolato nello Stato membro in cui avviene il controllo siano rilevate carenze gravi o pericolose, il punto di contatto deve notificare i risultati del controllo al punto di contatto dello Stato membro di immatricolazione del veicolo. La notifica deve contenere gli elementi della relazione di controllo su strada di cui all'allegato IV, che deve essere redatta dall'ispettore a seguito di un'ispezione più approfondita in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/47/UE.
(2)Al fine di agevolare la comunicazione tra i punti di contatto nazionali, è necessario che la Commissione adotti norme dettagliate per l'attuazione della procedura di notifica.
(3)Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE, la notifica deve essere comunicata preferibilmente tramite i registri elettronici nazionali di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(4)L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 specifica il contenuto minimo obbligatorio dei registri elettronici nazionali. Gli elementi della relazione di controllo su strada di cui all'allegato IV della direttiva 2014/47/UE, tuttavia, non rientrano in questo contenuto minimo obbligatorio.
(5)L'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009 dispone che i registri elettronici nazionali siano interconnessi.
(6)Dati l'ambito limitato dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 e le conseguenti limitazioni del campo di applicazione del sistema dei registri europei delle imprese di trasporto su strada (ERRU), la notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE non può essere trasmessa mediante i registri elettronici nazionali facendo uso di tale sistema.
(7)Al fine di evitare costi e oneri amministrativi inutili, tuttavia, per sviluppare il sistema di messaggistica per la notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE è opportuno utilizzare l'architettura di sistema dell'ERRU.
(8)Le norme comuni per l'interconnessione tramite il sistema ERRU sono stabilite dal regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione (3).
(9)Questo regolamento sarà sostituito il 30 gennaio 2019 dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 (4), che apporterà modifiche rilevanti alle funzionalità generali del sistema ERRU. Il sistema di messaggistica utilizzato per i controlli su strada (RSI) si baserà sulle funzionalità generali del sistema ERRU.
(10)Per limitare le procedure e gli oneri amministrativi e garantire coerenza occorre pertanto che entri in vigore il 30 gennaio 2019 anche il sistema di messaggistica utilizzato per le notifiche a seguito di controlli su strada.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2205