Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è di garantire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine che consenta una sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine.
(2)Con la decisione 98/392/CE del Consiglio (4), l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene, tra l'altro, i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.
(3)A norma della decisione 86/238/CEE del Consiglio (5), l'Unione è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico («convenzione ICCAT») dal 14 novembre 1997.
(4)La convenzione ICCAT istituisce un quadro di cooperazione regionale per la conservazione e la gestione dei tonnidi e di specie affini nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).
(5)L'ICCAT ha l'autorità di adottare decisioni vincolanti (raccomandazioni) per le sue parti contraenti ai fini della conservazione e della gestione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. Tali raccomandazioni sono essenzialmente rivolte alle parti contraenti della convenzione ICCAT, ma contengono obblighi anche per gli operatori privati (ad esempio per i comandanti delle navi). Le raccomandazioni dell'ICCAT entrano in vigore sei mesi dopo l'adozione e, per l'Unione, devono essere attuate il prima possibile nel diritto dell'Unione.
(6)Un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne (6) prevedrà che tale regolamento debba applicarsi senza pregiudicare le disposizioni nel diritto dell'Unione che attuano le disposizioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui l'Unione è parte contraente.
(7)La più recente attuazione delle raccomandazioni di conservazione ed esecuzione dell'ICCAT è avvenuta tramite i regolamenti (CE) n. 1936/2001 (7) e (CE) n. 520/2007 (8) del Consiglio.
(8)La raccomandazione dell'ICCAT concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è stata attuata con regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Il presente regolamento non riguarda tale piano pluriennale di ricostituzione.
(9)Nell'attuare tali raccomandazioni, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere attività di pesca costiera e l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi e caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, compresi gli attrezzi e le tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo ad un equo tenore di vita per le economie locali.
(10)La legislazione dell'Unione dovrebbe limitarsi ad attuare le raccomandazioni dell'ICCAT in modo da garantire la parità tra pescatori dell'Unione e dei paesi terzi e da assicurare che le norme possano essere accettate da tutti.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2107