Decisione del Consiglio del 13 Ottobre 2014 che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea…

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 28 settembre 2012 la Nuova Zelanda ha chiesto di aderire all'accordo sugli appalti pubblici riveduto («AAP riveduto»).

(2)Gli impegni assunti dalla Nuova Zelanda in termini di copertura sono definiti nella sua offerta finale, trasmessa alle parti dell'AAP riveduto il 21 luglio 2014.

(3)Sebbene esauriente, la copertura offerta dalla Nuova Zelanda non è completa. È perciò opportuno introdurre determinate eccezioni specifiche per la Nuova Zelanda alla copertura dell'Unione. Queste eccezioni specifiche, come indicato nell'allegato alla presente decisione, faranno parte delle condizioni di adesione della Nuova Zelanda all'AAP riveduto e saranno integrate nella decisione adottata dal comitato per gli appalti pubblici («comitato dell'AAP») sull'adesione della Nuova Zelanda.

(4)Si prevede che l'adesione della Nuova Zelanda all'AAP riveduto favorisca l'ulteriore apertura a livello internazionale dei mercati degli appalti pubblici.

(5)L'articolo XXII, paragrafo 2, dell'AAP riveduto prevede che ogni membro dell'OMC possa aderire all'AAP riveduto a condizioni da convenire tra tale membro e le parti e da indicare in una decisione del comitato dell'AAP.

(6)Di conseguenza, è necessario stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato dell'AAP in merito all'adesione della Nuova Zelanda,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici è di approvare l'adesione della Nuova Zelanda all'accordo sugli appalti pubblici riveduto, a specifiche condizioni di adesione definite nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo,il 13 Ottobre 2014

Per il Consiglio

Il Presidente

M.MARTINA

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_300_R_0010

 

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