La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Misure in vigore
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 (2) («il regolamento iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 71,9 % sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile («SSSPT»), originari della Repubblica popolare cinese («RPC») per tutte le società non menzionate dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'allegato I di detto regolamento.
(2)Tali misure sono denominate «misure in vigore» e l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta originaria».
1.2.Apertura a seguito di una domanda
(3)Il 3 gennaio 2017 il comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio inossidabile senza saldature dell'Unione europea («il richiedente») ha presentato alla Commissione europea una domanda di inchiesta antielusione, sostenendo che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della RPC venivano eluse attraverso l'India.
(4)La domanda forniva elementi di prova prima facie a dimostrazione che, in seguito all'istituzione delle misure in vigore, si era verificata una significativa modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni nell'Unione dalla RPC e dall'India, apparentemente causata dall'istituzione delle misure in vigore. In relazione a tale modificazione pareva non esistesse una motivazione o una giustificazione sufficiente oltre all'istituzione delle misure in vigore.
(5)Gli elementi di prova indicavano inoltre che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano indeboliti in termini sia di quantità sia di prezzo. Secondo questi stessi elementi risultava che le importazioni in aumento dall'India avvenivano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta originaria.
(6)Infine, vi erano elementi di prova a dimostrare che il prodotto spedito dall'India era oggetto di dumping in relazione al valore normale stabilito per il prodotto simile nell'ambito dell'inchiesta originaria.
(7)Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/272 della Commissione (3) («il regolamento di apertura»).
(8)A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, il regolamento di apertura richiedeva inoltre alle autorità doganali dell'Unione di sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto spedite dall'India.
1.3.Inchiesta
(9)La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC e dell'India, ai produttori esportatori e agli operatori commerciali di tali paesi, agli importatori nell'Unione notoriamente interessati e all'industria dell'Unione. Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori della RPC e dell'India noti alla Commissione oppure che si erano manifestati entro i termini stabiliti al considerando 15 del regolamento di apertura. Sono stati inoltre inviati questionari a importatori dell'Unione.
(10)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Hanno avuto luogo diverse audizioni con il richiedente, compresa un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2093