Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/2058 della Commissione del 10 Novembre 2017 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute pubblica e degli animali o l'ambiente qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)Dopo l'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento per gli alimenti applicabili in Giappone. Tale contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione (2). Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione (3), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione (4). Quest'ultimo è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione (5), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione (6), sostituito a sua volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione (7).

(3)Dal momento che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 prevede che le misure ivi stabilite siano riesaminate entro il 30 giugno 2016, e al fine di tenere conto degli ulteriori sviluppi della situazione e dei dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari per il 2015 e il 2016, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6.

(4)Il regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio (8) abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio (9) e il regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione (10) ed è pertanto opportuno modificare di conseguenza i riferimenti a tali regolamenti.

(5)Le misure in vigore sono state riesaminate tenendo conto di oltre 132 000 dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e di oltre 527.000 dati di occorrenza sulla radioattività nella carne bovina, forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il quinto e il sesto periodo vegetativo (dal gennaio 2015 al dicembre 2016) successivo all'incidente.

(6)I dati presentati dalle autorità giapponesi dimostrano che non sono stati riscontrati superamenti dei livelli massimi di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari originari di Akita durante il quinto e il sesto periodo vegetativo successivo all'incidente e che non occorre più imporre, prima dell'esportazione nell'Unione, il campionamento e l'analisi di alimenti per animali e prodotti alimentari originari delle prefetture di Akita per accertare la presenza di radioattività.

(7)Per quanto concerne gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari della prefettura di Fukushima, tenuto conto dei dati di occorrenza forniti dalle autorità giapponesi per gli anni 2014, 2015 e 2016, è opportuno revocare l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione per il riso e relativi prodotti derivati. Per gli altri alimenti per animali e prodotti alimentari originari di detta prefettura, è opportuno mantenere in vigore l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione.

(8)Per quanto riguarda le prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Iwate e Chiba, sono attualmente obbligatori il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di funghi, pesce e prodotti della pesca e talune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. I dati di occorrenza per il quinto e il sesto periodo vegetativo dimostrano che per alcuni di tali alimenti per animali e prodotti alimentari originari di determinate prefetture non è più opportuno imporre il campionamento e l'analisi prima dell'esportazione nell'Unione.

(9)Per quanto riguarda le prefetture di Akita, Yamagata e Nagano, sono attualmente obbligatori il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di funghi e talune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. I dati di occorrenza per il quinto e sesto periodo vegetativo dimostrano che non occorre più imporre, prima dell'esportazione nell'Unione, il campionamento e l'analisi di alimenti per animali e prodotti alimentari originari della prefettura di Akita e che non è più opportuno imporre il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di alcune piante selvatiche commestibili provenienti dalle prefetture di Yamagata e Nagano.

(10)I dati di occorrenza per il quinto e il sesto periodo vegetativo dimostrano che è opportuno mantenere in vigore l'obbligo di campionamento e analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, dei funghi originari delle prefetture di Shizuoka, Yamanashi e Niigata.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2058

 

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