Regolamento Delegato (UE) 2017/2055 della Commissione del 23 Giugno 2017 che integra la Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Al fine di rafforzare la cooperazione tra autorità competenti e assicurare l'uniformità e l'efficienza del processo di notifica per gli istituti di pagamento che intendono esercitare il diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi su base transfrontaliera, è necessario specificare il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti, precisando il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione, in particolare la portata e il trattamento delle informazioni da presentare, compresi una terminologia comune e modelli di notifica standardizzati.

(2)Al fine di disporre di una terminologia comune e di modelli di notifica standardizzati, è necessario definire alcuni termini tecnici in modo da operare una chiara distinzione tra le domande relative allo stabilimento di una succursale, le domande relative alla prestazione di servizi e le domande relative all'impiego di agenti da parte degli istituti di pagamento che intendono svolgere le loro attività in un altro Stato membro.

(3)La definizione di procedure standard concernenti la lingua e i mezzi di comunicazione delle domande di passaporto tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante facilita l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, nonché l'adempimento efficace dei rispettivi compiti e responsabilità delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante.

(4)Le autorità competenti dello Stato membro di origine dovrebbero essere tenute a valutare l'accuratezza e la completezza delle informazioni presentate dagli istituti di pagamento che intendono prestare servizi in un altro Stato membro, in modo da garantire la qualità delle notifiche di passaporto. A tal fine le autorità competenti dello Stato membro d'origine dovrebbero informare gli istituti di pagamento degli aspetti specifici per i quali la domanda di passaporto è considerata incompleta o inesatta, così da facilitare il processo di individuazione, comunicazione e presentazione delle informazioni incomplete o inesatte. Inoltre, la valutazione della completezza e dell'accuratezza dovrebbe garantire una procedura di notifica efficace determinando con chiarezza la data di inizio del periodo di un mese e del periodo di tre mesi di cui, rispettivamente, all'articolo 28, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, che corrisponde alla data di ricevimento di una domanda di passaporto contenente informazioni giudicate complete ed esatte dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.

(5)Qualora sia stata avviata una procedura per la risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le autorità competenti dello Stato membro di origine dovrebbero informare l'istituto di pagamento che la decisione relativa alla domanda di passaporto è rinviata in attesa della risoluzione ai sensi di detta disposizione.

(6)Al fine di garantire una procedura di notifica corretta ed efficace, che consenta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante di svolgere le loro rispettive valutazioni in conformità della direttiva (UE) 2015/2366, le informazioni da condividere tra autorità competenti in relazione ad una domanda di passaporto dovrebbero essere chiaramente definite, rispettivamente, per le domande di passaporto per una succursale, per le domande di passaporto per gli agenti e per le domande di passaporto per i servizi. È inoltre opportuno fornire modelli standardizzati per la trasmissione di tali informazioni. Ove disponibili, tali modelli dovrebbero comprendere anche l'identificativo della persona giuridica per le entità giuridiche.

(7)Per facilitare l'identificazione degli istituti di pagamento che operano a livello transfrontaliero in vari Stati membri, è opportuno stabilire il formato del numero di identificazione unico utilizzato in ciascuno Stato membro al fine di identificare gli istituti di pagamento, le loro succursali o gli agenti impiegati dagli istituti di pagamento per prestare servizi di pagamento nello Stato membro ospitante.

(8)Se un istituto di pagamento che esercita le proprie attività in un altro Stato membro modifica le informazioni comunicate nella domanda iniziale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dovrebbero trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro ospitante esclusivamente le informazioni che sono interessate dalle modifiche in conformità all'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366.

(9)A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), oltre all'emissione di moneta elettronica, gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a prestare servizi di pagamento. Inoltre, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, le procedure per la notifica di passaporto che si applicano agli istituti di pagamento si applicano mutatis mutandis agli istituti di moneta elettronica. L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/110/CE stabilisce inoltre che le disposizioni per le notifiche di passaporto che si applicano agli istituti di pagamento si applicano mutatis mutandis agli istituti di moneta elettronica che distribuiscono moneta elettronica in un altro Stato membro attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome. L'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/110/CE dispone che gli istituti di moneta elettronica non emettono moneta elettronica tramite agenti, pur essendo autorizzati a fornire servizi di pagamento tramite agenti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/2366. Le notifiche tra autorità competenti dovrebbero essere pertanto facilitate per quanto riguarda le informazioni relative a una domanda di passaporto da parte di un istituto di moneta elettronica che intenda esercitare il diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi, in particolare con l'impiego di un agente per la prestazione dei servizi di pagamento o con la distribuzione e il rimborso di moneta elettronica mediante distributori che agiscono per loro conto in un altro Stato membro, in conformità con il quadro applicabile alle attività che gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a svolgere.

(10)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2055

 

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