La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né gli obblighi imposti dal trattato e dal diritto derivato (1).
Il 30 maggio 2017 la Commissione europea ha ricevuto dal governo del Regno Unito, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al progetto modificato di smaltimento dei residui radioattivi (2) provenienti dall’impianto di riciclaggio dei metalli Cyclife UK Ltd.
Sulla base dei dati trasmessi e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
1.La distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie l’Irlanda, è di 180 km;
2.La modifica prevista comporta un aumento del limite degli scarichi autorizzati per gli effluenti radioattivi liquidi;
3.In condizioni operative normali la modifica prevista non comporta un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza (3);
4.In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidente del tipo e della portata contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza.
In conclusione, la Commissione ritiene che l’attuazione del progetto modificato di smaltimento dei residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall’impianto di riciclaggio dei metalli Cyclife UK Ltd (in precedenza Studsvik UK Ltd), situato a Workington, Cumbria (Regno Unito), non sia tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidente del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza.
Fatto a Bruxelles, il 7 Novembre 2017
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017A1110(03)