La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea né gli obblighi imposti dal trattato e dal diritto derivato (1).
Il 27 aprile 2017, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, la Commissione europea ha ricevuto dal governo della Germania i dati generali del piano di smaltimento di residui radioattivi (2) provenienti dall’impianto di trattamento di residui radioattivi RBZ-P di Philippsburg.
Sulla base dei dati trasmessi e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
1.La distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie la Francia, è di 35 km;
2.In condizioni operative normali dell’impianto di trattamento di residui radioattivi RBZ-P di Philippsburg, gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza (3);
3.I residui radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati sul posto in attesa di essere trasferiti nei centri di trattamento o smaltimento autorizzati situati in Germania;
4.In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza.
In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento di residui radioattivi sotto qualsiasi forma, provenienti dall’impianto di trattamento di residui radioattivi RBZ-P di Philippsburg, situato nel Land di Baden-Württemberg, Germania, non sia tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza.
Fatto a Bruxelles, il 7 Novembre 2017
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017A1109(03)