La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
(2)Tale elenco può essere aggiornato in base alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la quale può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
(3)L'elenco UE degli additivi alimentari è stato stabilito in base agli additivi alimentari autorizzati negli alimenti in conformità delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 94/35/CE (3), 94/36/CE (4) e 95/2/CE (5) e dopo averne esaminato la loro conformità agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'elenco UE include gli additivi alimentari sulla base delle categorie alimentari alle quali essi possono essere aggiunti.
(4)A causa delle difficoltà incontrate durante il trasferimento degli additivi alimentari nel nuovo sistema di categorizzazione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, l'uso di coloranti alimentari autorizzati in alcuni prodotti alimentari è stato escluso dall'elenco poiché all'epoca non erano disponibili informazioni riguardanti l'uso e la necessità d'uso di coloranti alimentari nei formaggi stagionati aromatizzati, ad esempio nei formaggi al pesto verde e al pesto rosso, nel formaggio al wasabi e nel formaggio marmorizzato verde alle erbe.
(5)Il 2 aprile 2013 è stata presentata una domanda di rettifica dell'elenco UE per continuare a utilizzare complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame (E 141), estratto di paprica, capsantina, capsorubina (E 160c) e per autorizzare l'impiego di cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) nonché annatto, bissina, norbissina (E 160b) in alcuni formaggi stagionati aromatizzati. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
(6)L'uso di cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) e annatto, bissina, norbissina (E 160b) in alcuni formaggi stagionati è attualmente autorizzato. La stessa necessità tecnologica è stata individuata anche per l'uso di cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) nei formaggi al pesto rosso e di annatto, bissina, norbissina (E 160b) in formaggi al pesto verde e rosso.
(7)Le attuali autorizzazioni all'uso di cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) e annatto, bissina, norbissina (E160b) tengono conto delle dosi giornaliere ammissibili (DGA) stabilite dal comitato scientifico dell'alimentazione umana rispettivamente nel 1983 e nel 1979.
(8)I formaggi al pesto rosso e verde rappresentano una quota esigua del mercato complessivo dei formaggi. Non si prevede che l'autorizzazione all'uso di cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) nei formaggi al pesto rosso e di annatto, bissina, norbissina (E 160) in formaggi al pesto verde e rosso avrà effetti significativi sull'esposizione totale alle due sostanze coloranti.
(9)A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Dal momento che l'uso di cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) nei formaggi al pesto rosso e di annatto, bissina, norbissina (E 160) in formaggi al pesto verde e rosso costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere effetti sulla salute umana, non è necessario richiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
(10)Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 16 Ottobre 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_299_R_0008