La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 4, e il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 6, e l'articolo 24, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
A.MISURE IN VIGORE
(1)Il 2 dicembre 2013 il Consiglio ha istituito misure antidumping (3) e compensative (4) su moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli fotovoltaici in silicio cristallino e nelle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («le misure iniziali»).
(2)L'11 febbraio 2016 la Commissione ha esteso tali misure alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, ad eccezione delle importazioni di prodotti fabbricati da alcune società specificamente esentate da tali misure («le misure estese») (5).
(3)Il 5 dicembre 2015 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping (6) e compensative (7) iniziali, nonché un riesame intermedio parziale di tali misure (8). Successivamente, il 1o marzo 2017, la Commissione ha istituito dazi antidumping e compensativi per un periodo di 18 mesi («le misure confermate») e ha concluso il riesame intermedio parziale (9).
(4)Il 3 marzo 2017 la Commissione ha aperto un riesame intermedio parziale limitato alla forma e al livello delle misure confermate (10). A seguito di tale riesame la Commissione ha modificato le misure confermate con effetto dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione (11).
(5)Di conseguenza le misure compensative e antidumping attualmente in vigore sono quelle istituite dai regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367, quali modificati dal regolamento (UE) 2017/1570 della Commissione.
B.PROCEDURA
1.Apertura
(6)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/242 della Commissione (12) («il regolamento di apertura»), la Commissione ha aperto un riesame delle misure estese allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a Jinko Solar Technology SDN.BHD («il richiedente» o «Jinko Malaysia»), un produttore esportatore malese di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle). Il regolamento che ha aperto il riesame ha altresì abrogato i dazi antidumping sulle importazioni provenienti dal richiedente e ha disposto la registrazione di tali importazioni.
(7)Il riesame è stato aperto a seguito di una domanda presentata dal richiedente, che conteneva sufficienti elementi di prova prima facie a sostegno della sua affermazione di essere un nuovo produttore esportatore e soddisfaceva i requisiti di esenzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, vale a dire:
-Non aveva esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015,
-Non è stato coinvolto in pratiche di elusione, e
-Ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione.
2.Prodotto oggetto del riesame
(8)Il prodotto oggetto del riesame è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (celle di spessore non superiore a 400 micrometri), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati con i codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90.
(9)Sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del riesame i seguenti tipi di prodotto:
-Caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie,
-Prodotti fotovoltaici a film sottile,
-Prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente in apparecchi elettrici che non sono destinati a produrre elettricità e consumano l'elettricità generata dalle celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate,
-Moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e potenza.
3.Periodo di riferimento
(10)Il periodo di riferimento va dal 1o aprile 2014 al 31 dicembre 2016.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1997