Regolamento d’Esecuzione (UE) N.1090/2014 della Commissione del 16 Ottobre 2014 che approva la permetrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Detto elenco comprende la permetrina.

(2)La permetrina è stata oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 8, preservanti del legno, e del tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)Il 7 dicembre 2010 l'Irlanda, che è stata designata autorità competente per la valutazione, ha presentato alla Commissione le relazioni di valutazione corredate di raccomandazione, in conformità all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)L'8 aprile 2014 il comitato permanente sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche, tenuto conto delle conclusioni dell'autorità competente per la valutazione.

(5)Da tale parere risulta che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 8 e 18 e contenenti permetrina possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni d'uso.

(6)È pertanto opportuno approvare la permetrina destinata a essere utilizzata nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18, subordinatamente al rispetto di tali specifiche e condizioni.

(7)Poiché le valutazioni non hanno preso in considerazione i nanomateriali, non è opportuno che le approvazioni comprendano tali materiali, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(8)Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti previsti.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

La permetrina è approvata come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 Ottobre 2014

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_299_R_0005

 

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