Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/1985 della Commissione del 31 Ottobre 2017 che consente la revisione degli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per gli anni 2017, 2018 e 2019…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1.

considerando quanto segue:

(1)In conformità del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri adottano piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo (functional airspace block, «FAB»), comprendenti obiettivi nazionali o obiettivi a livello di FAB a carattere vincolante, garantendo la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione.

(2)La Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 (3), la quale stabilisce, tra l'altro, che gli obiettivi a livello locale nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica di Malta, della Bulgaria e della Polonia inclusi rispettivamente nei piani di prestazione FAB Blue Med, FAB Danube e FAB Baltic, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).

(3)Nel 2016 Malta, la Bulgaria e la Polonia hanno chiesto alla Commissione, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, il permesso di rivedere gli obiettivi di efficienza economica a livello locale per gli anni 2017, 2018 e 2019. Gli Stati membri hanno spiegato di essere stati interessati da modifiche nei flussi di traffico causati da crisi geopolitiche che non erano prevedibili al momento dell'adozione dei piani di prestazione nei quali tali obiettivi sono inclusi e che hanno avuto ripercussioni sul calcolo dei medesimi obiettivi. La Bulgaria e la Polonia hanno inoltre fornito elementi di prova, ottenuti sulla base delle relazioni sul monitoraggio delle prestazioni e di documenti supplementari, a dimostrazione del fatto, a loro avviso, che le previsioni e le motivazioni soggiacenti la definizione degli obiettivi iniziali non sono più validi.

(4)La documentazione presentata dai tre Stati membri è stata valutata dall'organo di valutazione delle prestazioni (Performance Review Body, «PRB»), che ha il compito di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013. Le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione in data 29 novembre 2016.

(5)In base alla valutazione della documentazione ricevuta, la Commissione ritiene che Malta, la Bulgaria e la Polonia hanno fornito sufficienti elementi di prova a sostegno della richiesta di rivedere gli obiettivi di efficienza economica a livello locale per gli anni 2017, 2018 e 2019.

(6)Per quanto riguarda Malta, nel 2015 la soglia di allarme fissata nel piano di prestazione FAB Blue Med per le differenze esistenti tra il traffico previsto e quello effettivo è stata raggiunta e ampiamente oltrepassata. Nel 2015 il traffico effettivo ha superato del 35,2 % quello previsto. In seguito alla chiusura della regione d'informazione di volo («FIR») della Libia, il traffico sull'asse est-ovest che solitamente sorvolava la Libia ha iniziato a transitareattraverso la FIR di Malta. La situazione geopolitica in Siria e in Iraq, le questioni di sicurezza che riguardano la penisola del Sinai e i problemi di capacità della FIR di Nicosia e della FIR di Atene hanno modificato i flussi di traffico da e verso il Medio Oriente attraverso la FIR di Malta, con la conseguenza di un aumento di traffico in questa regione. Si considera pertanto che la soglia di allarme sia stata raggiunta a causa di circostanze che non erano prevedibili al momento dell'adozione del piano di prestazione, che sono insormontabili e che sfuggono al controllo di Malta; si considerano inoltre soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(7)Anche per quanto riguarda la Bulgaria, nel 2015 è stata raggiunta la soglia di allarme fissata nel piano di prestazione FAB Danube per le differenze esistenti tra il traffico previsto e quello effettivo. Nel 2015 il traffico effettivo ha superato del 22,7 % quello previsto. La mancata disponibilità di una pianificazione del volo per grandi porzioni della parte orientale dello spazio aereo ucraino e del Mar Nero ha causato notevoli cambiamenti nei flussi del traffico. Sebbene si sia verificata nel 2014, la crisi ha avuto una durata più prolungata e conseguenze più gravi per lo spazio aereo bulgaro di quanto inizialmente previsto. I flussi di traffico nello spazio aereo bulgaro hanno inoltre subito gli effetti della riduzione della domanda di traffico tra la Federazione russa e la Turchia, nonché del reciproco divieto di sorvolo per gli aeromobili immatricolati rispettivamente in Ucraina e nella Federazione russa. Si considera pertanto che la soglia di allarme sia stata raggiunta a causa di circostanze che non erano prevedibili al momento dell'adozione del piano di prestazione, che sono insormontabili e che sfuggono al controllo della Bulgaria; si considerano inoltre soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(8)Oltre a ciò le previsioni di costi formulate dalla Bulgaria nel piano di prestazione FAB Danube, in particolare per quanto riguarda il personale, non sono più validi in vista dell'aumento del traffico e dell'imminente apertura di un nuovo aeroporto in Turchia che renderà necessarie delle modifiche dello spazio aereo bulgaro. Si considera pertanto che, relativamente ai costi, i dati, le previsioni e le motivazioni iniziali soggiacenti la definizione degli obiettivi iniziali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica non siano più validi e che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(9)Anche per Polonia, nel 2015 è stata raggiunta la soglia di allarme fissata nel piano di prestazione FAB Baltic per le differenze esistenti tra il traffico previsto e quello effettivo. Nel 2015 il traffico effettivo è stato dell'11,1 % inferiore a quello previsto. La mancata disponibilità di una pianificazione del volo per grandi porzioni della parte orientale dello spazio aereo ucraino e del Mar Nero ha causato notevoli cambiamenti nei flussi del traffico. Sebbene si sia verificata nel 2014, la crisi ha avuto una durata più prolungata e conseguenze più gravi per lo spazio aereo polacco di quanto inizialmente previsto. I flussi di traffico nello spazio aereo polacco sono stati interessati da una riduzione del traffico da e verso la Federazione russa in generale, e in particolare da una riduzione della domanda di traffico tra la Federazione russa e la Turchia, nonché del reciproco divieto di sorvolo per gli aeromobili immatricolati rispettivamente in Ucraina e nella Federazione russa. Si considera pertanto che la soglia di allarme sia stata raggiunta a causa di circostanze che non erano prevedibili al momento dell'adozione del piano di prestazione, che sono insormontabili e che sfuggono al controllo della Polonia; si considerano inoltre soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(10)Oltre a ciò le previsioni della Polonia in materia di costi, formulate nel piano di prestazione FAB Baltic, si sono rivelate inesatte Tali previsioni inesatte riguardavano prevalentemente i costi di gestione e in particolare i costi per il personale, nonché gli investimenti, compresi il costo del capitale e per gli ammortamenti, in vista di importanti progetti legati alla ristrutturazione e settorizzazione dello spazio aereo e della necessità di migliorare la gestione della sicurezza e garantire il raggiungimento di obiettivi di sicurezza in futuro. Si considera pertanto che, relativamente ai costi, i dati, le previsioni e le motivazioni iniziali soggiacenti la definizione degli obiettivi iniziali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica non siano più validi e che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(11)È pertanto opportuno consentire a Malta, alla Bulgaria e alla Polonia di rivedere gli obiettivi a livello locale nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, ove necessario in considerazione delle circostanze che hanno causato il raggiungimento della soglia di allarme e degli elementi di prova forniti che dimostrano che i dati, le previsioni e le motivazioni iniziali soggiacenti la definizione degli obiettivi iniziali non sono più validi.

(12)In conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, una volta ottenuto dalla Commissione il consenso a rivedere gli obiettivi pertinenti, gli Stati membri interessati possono rivedere tali obiettivi e presentare piani di prestazione modificati sulla base degli obiettivi rivisti, affinché la Commissione ne valuti la coerenza con gli obiettivi a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento.

(13)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Malta, la Bulgaria e la Polonia possono rivedere i loro obiettivi a livello locale nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per gli anni 2017, 2018 e 2019, rispettivamente definiti nei piani di prestazione FAB Danube, FAB Blue Med e FAB Baltic.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Malta e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 Ottobre 2017

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1985

 

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