Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/1984 della Commissione del 24 Ottobre 2017 recante determinazione, in applicazione del Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 517/2014 dispone che, per garantire la graduale riduzione degli idrofluorocarburi sul mercato dell'Unione, l'immissione in commercio, all'anno, di almeno 100 tonnellate di CO2 equivalente di questi gas da parte dei produttori o degli importatori è soggetta a limiti quantitativi.

(2)La Commissione è tenuta a stabilire tali limiti quantitativi, ossia i valori di riferimento, per ciascun importatore e produttore che abbia legalmente immesso sul mercato idrofluorocarburi per il pertinente periodo di riferimento.

(3)La decisione di esecuzione 2014/774/UE della Commissione (2) scade il 31 dicembre 2017.

(4)I valori di riferimento per i produttori e gli importatori dovrebbero essere ricalcolati ogni tre anni a partire dal 2017 affinché le imprese possano continuare le loro attività. È quindi opportuno che la presente decisione scada il 31 dicembre 2020.

(5)I valori di riferimento dovrebbero essere calcolati sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento n. 517/2014, il produttore o l'importatore ha comunicato di aver immesso legalmente in commercio dal 1o gennaio 2015 in poi, escludendo le quantità di idrofluorocarburi destinati agli usi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili, in conformità all'allegato V di detto regolamento.

(6)La media annuale delle quantità immesse legalmente in commercio dovrebbe essere calcolata sulla base della formula di cui al parametro 4M dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 1191/2014 (3), aggiungendo eventuali autorizzazioni date a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 dall'importatore o dal produttore nell'anno civile in questione.

(7)Per il calcolo dei valori di riferimento per i nuovi operatori di mercato, si dovrebbe prendere in considerazione solo il periodo che inizia con l'anno per il quale la quota è stata attribuita per la prima volta.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1984

 

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