La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 11, punto 4),
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 18, punto 13, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Le modalità di attuazione di tali regolamenti per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (3).
(2)L'allegato III, capitolo I, punto 2, del regolamento (CE) n. 2074/2005 dispone che in caso di contestazione dei risultati del metodo per l'individuazione delle tossine PSP il metodo di riferimento è il metodo biologico.
(3)Nel corso della 36a sessione del comitato sui metodi di analisi e campionamento del Codex alimentarius (Budapest, Ungheria, 23 — 27 febbraio 2015) (4) è stata confermata la classificazione nel Tipo IV del metodo dell'analisi biologica figurante al punto I-8.6.2 del Codex (5).
(4)Tutti i metodi figuranti nel Codex, compresi quelli classificati nel Tipo IV, possono essere usati solo a fini di controllo, ispezione e regolamentazione (Principles for the establishment of methods of analysis) e, se così convenuto dalle parti, per la risoluzione di controversie [Guidelines for Settling Disputes on Analytical (Test) Results (CAC/GL 70-2009)] ma non come metodi di riferimento.
(5)Poiché un metodo classificato nel Tipo IV non può fungere da metodo di riferimento è importante adattare le norme vigenti dell'Unione agli standard internazionali.
(6)Dato che il cosiddetto metodo Lawrence, nella forma pubblicata nell'AOAC Official Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish), è attualmente utilizzato per l'individuazione della presenza di tossine PSP nelle parti commestibili dei molluschi, è opportuno che tale metodo sia utilizzato come metodo di riferimento per l'individuazione di tali tossine.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III, capitolo I, del regolamento (CE) n. 2074/2005.
(8)Per consentire agli Stati membri di adattare la propria metodologia a tale metodo chimico, il metodo dell'analisi biologica può ancora essere utilizzato come metodo di riferimento fino al 31 dicembre 2018.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato III, capitolo I, del regolamento (CE) n. 2074/2005 è sostituito dal testo seguente:
«CAPITOLO I:
METODO DI DETERMINAZIONE DELLE TOSSINE PSP
1.Il tenore di tossine PSP (paralytic shellfish poison) delle parti commestibili dei molluschi (corpo intero od ogni parte commestibile separatamente) deve essere determinato con il metodo dell'analisi biologica o con altro metodo internazionalmente riconosciuto.
2.In caso di contestazione dei risultati, il metodo di riferimento è il cosiddetto metodo Lawrence, nella forma pubblicata nell'AOAC Official Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish).»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 Ottobre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1980