L’Autorità per i Partiti Politici europei e le Fondazioni Politiche europee,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l’articolo 9,
vista la domanda presentata dal Partito Verde europeo,
considerando quanto segue:
(1)L’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («Autorità») ha ricevuto una domanda di registrazione in quanto partito politico europeo a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 dal Partito Verde europeo (il «richiedente») il 7 giugno 2017 e informazioni a complemento della domanda il 13 giugno 2017, l’11, il 13 e il 18 luglio 2017.
(2)Il richiedente ha presentato i documenti attestanti che egli soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la dichiarazione in base al formulario figurante nell’allegato a detto regolamento e il proprio statuto, contenente le disposizioni previste all’articolo 4 dello stesso.
(3)La domanda è corredata anche di una dichiarazione rilasciata dal notaio Anton Van Bael a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e attestante che il richiedente ha la propria sede in Belgio e che il suo statuto è conforme alle applicabili disposizioni di diritto nazionale.
(4)Il richiedente ha altresì presentato documenti conformemente agli articoli 1 e 2 del regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione (2).
(5)L’Autorità ha esaminato la domanda e la documentazione presentata a corredo di quest’ultima, conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, e ritiene che il richiedente soddisfi le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 3 di detto regolamento e che lo statuto contenga le disposizioni previste all’articolo 4 dello stesso,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il Partito Verde europeo è registrato in qualità di partito politico europeo.
Esso acquisisce la personalità giuridica europea il giorno della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notifica.
Articolo 3
Il Partito Verde europeo
Rue Wiertz/Wiertzstraat 31
1050 Bruxelles/Brussel
Belgio
è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 Luglio 2017
Per l’Autorità per i Partiti Politici europei e le Fondazioni Politiche europee
Il Direttore
M.ADAM
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1027(02)