Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1932 della Commissione del 23 Ottobre 2017 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1.MISURE IN VIGORE

(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio (2) («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato»). L'inchiesta che ha determinato l'adozione del suddetto regolamento («l'inchiesta iniziale») ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

2.PRESENTE INCHIESTA

2.1.Procedura

(2)In seguito a una domanda presentata dal gruppo Kyocera Fineceramics Group («il richiedente» o «Kyocera»), la Commissione ha annunciato, con un avviso («l'avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), l'apertura di un riesame intermedio parziale in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Nel gruppo è compresa la società Dongguan Shilong Kyocera Co. Ltd., produttore esportatore della RPC. Il riesame era limitato all'esame della definizione del prodotto al fine di chiarire se determinati tipi di prodotto (cioè gli utensili per affettare in ceramica, le grattugie in ceramica, le forbici in ceramica, i raschietti in ceramica, le affilatrici in ceramica e i macinini per caffè in ceramica oppure, congiuntamente, «i tipi di prodotto in esame») rientrassero nel campo di applicazione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari del paese interessato.

(3)La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento tutte le parti che hanno collaborato all'inchiesta iniziale, nonché le autorità della RPC. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(4)La Commissione ha inviato un questionario al richiedente. Le parti che hanno collaborato all'inchiesta iniziale sono state inoltre invitate a formulare osservazioni su eventuali differenze tra il prodotto oggetto del riesame, quale definito al considerando (8), e i tipi di prodotto in esame per quanto riguarda le loro caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base, il loro processo di produzione, gli usi finali e altri aspetti (se del caso).

(5)Kyocera ha inviato la risposta al questionario e osservazioni sulla parte sostanziale del riesame. Un distributore italiano ha dichiarato che i tipi di prodotto in esame rappresentano una minima parte del suo assortimento. Diciotto società (due importatori italiani e sedici società della RPC) hanno risposto che non vendono i tipi di prodotto in esame. Il denunciante dell'inchiesta iniziale si è manifestato, ma non ha presentato alcuna osservazione.

(6)La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di valutare l'esigenza di un chiarimento/una modifica del campo di applicazione delle misure antidumping in vigore.

(7)Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali sono state formulate le presenti conclusioni. In conformità all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, alle parti è stato concesso un termine entro il quale potevano presentare osservazioni dopo la comunicazione delle conclusioni. A parte il richiedente (che ha accolto con favore il testo), nessuna parte ha presentato osservazioni orali o scritte.

2.2.Prodotto oggetto del riesame

(8)Il prodotto oggetto del riesame è costituito dal prodotto in esame quale definito nel regolamento iniziale, vale a dire da oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i coltelli di ceramica, i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, gli sbucciatori in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze o pane («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 e 6912002910) e originari della RPC.

2.3.Risultati dell'inchiesta

2.3.1.Introduzione e metodologia

(9)Alla luce delle statistiche pertinenti risultanti dall'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, ogni anno circa 350 000 tonnellate di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica cinesi sono immesse nel mercato dell'Unione.

(10)Secondo Kyocera, i tipi di prodotto in esame hanno processi di produzione, usi finali, design e caratteristiche fisiche diversi rispetto al prodotto oggetto del riesame. Di conseguenza Kyocera ha sostenuto che, come confermato nell'inchiesta iniziale per i coltelli in ceramica e altri tipi di prodotto, anche i tipi di prodotto in esame dovrebbero essere esclusi dall'applicazione delle misure antidumping.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1932

 

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