Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) 2016/2136 del Consiglio (1), l'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari («accordo») è stato firmato dalla Commissione il 23 marzo 2017, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
(2)Le parti convengono di promuovere tra loro lo sviluppo armonioso delle indicazioni geografiche quali definite all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) (2) e di favorire gli scambi di prodotti agricoli e alimentari con indicazioni geografiche originarie dei territori delle parti.
(3)Ai sensi dell'accordo, sebbene l'Islanda non ha, a oggi, registrato alcuna indicazione geografica protetta, le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione saranno protette in Islanda. L'accordo prevede un meccanismo per l'aggiornamento dell'elenco delle indicazioni geografiche e l'inclusione di nuove indicazioni geografiche in una fase successiva, secondo un iter del comitato misto.
(4)Alcuni compiti di esecuzione dell'accordo sono stati assegnati al comitato misto istituito a norma dell'articolo 10 dell'accordo, in particolare la facoltà di modificare determinati aspetti tecnici dell'accordo stesso e alcuni suoi allegati. È opportuno definire la procedura per l'adozione della posizione dell'Unione in detto comitato misto per quanto attiene alle questioni relative all'accordo.
(5)È opportuno approvare l'accordo,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione, procede alla notifica di cui all'articolo 11 dell'accordo (3).
Articolo 3
La Commissione rappresenta l'Unione europea nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 10 dell'accordo («comitato misto»).
La Commissione approva a nome dell'Unione eventuali modifiche dell'accordo adottate mediante decisioni del comitato misto. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione in merito secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 9 Ottobre 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
S. KIISLER
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1912