La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Kintoa» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).
(2)Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Kintoa» deve essere registrata.
(3)Con lettera ricevuta il 22 agosto 2016, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che la società agricola a responsabilità limitata (EARL) du Carré (Sig. Alain Cazanave, Le chalet, 380 Chemin du Carré, 64300 Sallespisse), stabilita sul loro territorio, ha legalmente commercializzato in modo continuativo il prodotto recante la denominazione di vendita «Kintoa» da più di 5 anni, precisando che tale aspetto era stato sollevato nell'ambito della procedura nazionale di opposizione
(4)Poiché l'impresa, di cui al terzo considerando, soddisfa le condizioni previste all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 al fine di beneficiare di un periodo transitorio per utilizzare legalmente la denominazione di vendita dopo la registrazione, dovrebbe essere autorizzata a continuare a utilizzare la denominazione «Kintoa» per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
La denominazione «Kintoa» (DOP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
La società agricola a responsabilità limitata (EARL) du Carré (Sig. Alain Cazanave, Le chalet, 380, Chemin du Carré, 64300 Sallespisse) è autorizzata a continuare a utilizzare la denominazione registrata «Kintoa» fino al 31 dicembre 2017.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 Ottobre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1928